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148988
IDG830600876
83.06.00876 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Art. 22 legge fallim.: un reclamo ... a rate
nota a App. L' Aquila sez. civ. 16 gennaio 1982
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1052-1054
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3131
La sentenza presa in esame sostiene che la Corte d' Appello, qualora accolga il ricorso proposto dall' esattore delle imposte ex art. 22 l. fall., debba rimettere d' ufficio gli atti al tribunale affinche' esso, dopo aver accertato la sussistenza nell' interessato della qualita' d' imprenditore, dichiari il fallimento. La decisione e' criticabile sia per la incogruita' di questo sistema di passaggio interno degli atti che obbliga ad un reclamo "a rate", sia perche' essa si pone, anche sotto altri aspetti, in contrasto con precedenti decisioni giurisprudenziali.
art. 97 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 22 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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