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148989
IDG830600883
83.06.00883 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Cosa significa nella legge Prodi "Concedere crediti o garanzia"?
nota a decr. Trib. Roma 11 febbraio 1982
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1176-1184
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312209
La sentenza esaminata e' censurabile. Il tribunale ha voluto procedere ad una interpretazione restrittiva dell' art. 3, lett. d, della legge n. 95 del 1979. Esso ha ritenuto che non si possa ricomprendere nell' espressione "concedere crediti" ogni ipotesi in cui una impresa sia creditice del gruppo d' imprese in amministrazione straordinaria. Nel caso concreto, percio', il tribunale ha dichiarato assoggettabile a fallimento la societa' Seind che aveva concesso crediti alla cooperativa Auspicio. Secondo il commentatore nella interpretazione dell' art. 3 cit. e' mancato un necessario "apprezzamento generico sulla situazione delle due imprese contrapposte". Il che ha portato a una conclusione che appare non conforme a logica: l' impresa o il gruppo che e' in dissesto viene posto in amministrazione straordinaria, l' altra impresa che subisce le conseguenze di questo dissesto e' trascinata al fallimento.
art. 3 l. 3 aprile 1979 n. 95
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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