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| IDG830600883 | |
| 83.06.00883 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| Cosa significa nella legge Prodi "Concedere crediti o garanzia"?
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| nota a decr. Trib. Roma 11 febbraio 1982
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| Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1176-1184
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312209
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| La sentenza esaminata e' censurabile. Il tribunale ha voluto
procedere ad una interpretazione restrittiva dell' art. 3, lett. d,
della legge n. 95 del 1979. Esso ha ritenuto che non si possa
ricomprendere nell' espressione "concedere crediti" ogni ipotesi in
cui una impresa sia creditice del gruppo d' imprese in
amministrazione straordinaria. Nel caso concreto, percio', il
tribunale ha dichiarato assoggettabile a fallimento la societa' Seind
che aveva concesso crediti alla cooperativa Auspicio. Secondo il
commentatore nella interpretazione dell' art. 3 cit. e' mancato un
necessario "apprezzamento generico sulla situazione delle due imprese
contrapposte". Il che ha portato a una conclusione che appare non
conforme a logica: l' impresa o il gruppo che e' in dissesto viene
posto in amministrazione straordinaria, l' altra impresa che subisce
le conseguenze di questo dissesto e' trascinata al fallimento.
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| art. 3 l. 3 aprile 1979 n. 95
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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