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| IDG830600919 | |
| 83.06.00919 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Antinozzi Mario
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| Riflessi assicurativi della responsabilita' del lavoro in equipe
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| relazione svolta all' Interclubs dei Rotary Arezzo-Arezzo est e
Valdarno sul tema "La responsabilita' civile e penale nel lavoro in
equipe", Arezzo, 24 aprile 1981
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| Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 381-389
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D966; D31650
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| Premesso che l' attivita' del professionista ha subito un processo di
demitizzazione per assumere ormai il carattere di prestazione di
servizi, l' A. si occupa del sempre piu' diffuso lavoro in equipe. A
differenza di molti Paesi occidentali, il nostro ordinamento non
prevede la possibilita' di costituire societa' di professionisti; dal
momento che l' incarico professionale e' conferito dal cliente al
singolo professionista, questi deve eseguirlo personalmente. Da cio'
consegue che nel nostro Paese non e' possibile parlare di
responsabilita' del lavoro in equipe: la responsabilita' resta sempre
individuale o in concorso con altri professionisti solidalmente
responsabili. Per quanto concerne la recente assicurazione di
responsabilita' civile dei professionisti, essa presuppone l'
iscrizione dell' assicurato all' albo ed e' personale. Data l'
elevata gravita' del rischio, l' assicuratore limita la sua
esposizione al massimale e spesso inserisce franchigie o scoperti di
frazione percentuale del danno arrecato. Inoltre, tale assicurazione
consente al professionista di essere manlevato, nei limiti del
massimale, dalle eventuali richieste dei danneggiati.
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| art. 2232 c.c.
art. 1292 c.c.
art. 2055 c.c.
art. 2229 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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