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148992
IDG830600929
83.06.00929 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Pluralita' di assicurazioni e problematica in tema di assicurazione contro gli infortuni
nota a Cass. sez. I civ. 2 marzo 1981, n. 1219
Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 506-514
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3165
Quando siano concluse piu' assicurazioni presso diversi assicuratori, contro il medesimo rischio, si ha l' assicurazione plurima. La legge (art. 1910 c.c.) stabilisce la validita' di tutte le assicurazioni fino all' ammontare complessivo del danno; pero', se da parte dell' assicurato vi e' stato dolo al fine di conseguire un' indennita' maggiore del danno, egli perde il diritto all' indennita' stessa. Dopo aver illustrato le molte incertezze dottrinali circa l' applicabilita' o meno dell' art. 1910 c.c. all' assicurazione contro gli infortuni, l' A. manifesta la propria opinione. Dato che la norma in questione non e' annoverata (dall' art. 1932 c.c.) tra quelle inderogabili, egli ritiene che l' assicuratore possa eliminare il problema dalla radice inserendo nel contratto di assicurazione una clausola che richiami semplicemente alla disciplina dell' art. 1910 c.c., oppure preveda una diversa regolamentazione. Fermo restando, naturalmente, il principio che in caso di dolo l' assicurato perde comunque il diritto all' indennizzo.
art. 1910 c.c. art. 1932 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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