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| IDG830900205 | |
| 83.09.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Trocchio Giuseppe
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| Sulla configurabilita' dei reati di bancarotta in rapporto alla
procedura di amministrazione straordinaria
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| nota a App. Roma sez. istruttoria 2 giugno 1981
Trib. Torino ufficio istruzione 14 aprile 1982
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 4, pt. 2, pag. 169-182
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5373; D312209; D3132
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| Nelle annotate sentenze l' A. affronta il problema della applicazione
alla procedura introdotta con la l. 3 aprile 1979 n. 95, denominata
"Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi", delle
disposizioni penali riguardanti i delitti di bancarotta. L' art. 1
comma 1 della l. 95 del 1979 prevede l' attuazione di tale procedura
"con esclusione del fallimento": quindi, poiche' la sentenza
dichiarativa di fallimento viene concordemente considerata elemento
dalla cui sussistenza dipende la punibilita' dei fatti di bancarotta,
si dovrebbe concludere per la non perseguibilita' di questi ultimi in
caso di amministrazione straordinaria. Il legislatore ha pero'
previsto la configurabilita' dei reati di bancarotta anche in
rapporto ad una procedura concorsuale diversa dal fallimento, cioe'
la liquidazione coatta amministrativa; bisogna pertanto verificare se
nella l. 95 sia rinvenibile una disposizione che richiami
espressamente le norme penali incriminatrici contenute negli artt.
216-219 e 223-224 l. fall.. Nei due provvedimenti che si annotano
vengono prospettate soluzioni diametralmente opposte; la sezione
istruttoria della Corte di Appello di Roma ritiene che ai sensi dell'
art. 1 comma 5 l. 95 il provvedimento con cui viene disposta tale
procedura e' equiparato, a tutti gli effetti stabiliti dalla legge
fallimentare, al decreto che ordina la liquidazione coatta
amministrativa. Il giudice istruttore di Torino, invece, sostiene che
nella l. 95 del 1979 non ci sia alcun rinvio alle norme penali
incriminatrici contenute negli artt. 216-219 e 223-224 l. fall.. L'
A. contesta la prima di tali decisioni ritenendo che l' adozione del
provvedimento che apre la procedura di liquidazione non comporta
automaticamente la configurabilita' di responsabilita' penale in
ordine ad eventuali fatti di bancarotta; quindi l' equiparazione tra
questo provvedimento e quello che dispone l' amministrazione
straordinaria e' del tutto irrilevante ai fini dell' estensibilita'
delle norme incriminatrici. E mancando quindi una norma simile a
quella contenuta nell' art. 203 l. fall., secondo cui si applicano le
disposizioni degli artt. 216-219 e 223-224, l' eventuale ricorso a
queste ultime in rapporto alla procedure di amministrazione
straordinaria si sostanzierebbe in una inammissibile violazione del
principio di legalita'. Le considerazioni dell' A. sembrerebbero
dunque escludere che tra le norme disciplinanti la nuova procedura
concorsuale ne sia rinvenibile alcuna che consenta l' applicazione
delle norme incriminatrici di cui agli artt. 216-219 e 223-224 l.
fall.. Egli pero' chiarisce che l' applicabilita' delle sanzioni
penali non e' preclusa in assoluto, bensi' soltanto rimandata all'
esito del tentativo di risarcimento.
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| art. 216 l. fall.
art. 217 l. fall.
art. 218 l. fall.
art. 219 l. fall.
art. 223 l. fall.
art. 224 l. fall.
art. 1 l. 3 aprile 1979, n. 95
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