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148998
IDG830900205
83.09.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Trocchio Giuseppe
Sulla configurabilita' dei reati di bancarotta in rapporto alla procedura di amministrazione straordinaria
nota a App. Roma sez. istruttoria 2 giugno 1981 Trib. Torino ufficio istruzione 14 aprile 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 4, pt. 2, pag. 169-182
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5373; D312209; D3132
Nelle annotate sentenze l' A. affronta il problema della applicazione alla procedura introdotta con la l. 3 aprile 1979 n. 95, denominata "Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi", delle disposizioni penali riguardanti i delitti di bancarotta. L' art. 1 comma 1 della l. 95 del 1979 prevede l' attuazione di tale procedura "con esclusione del fallimento": quindi, poiche' la sentenza dichiarativa di fallimento viene concordemente considerata elemento dalla cui sussistenza dipende la punibilita' dei fatti di bancarotta, si dovrebbe concludere per la non perseguibilita' di questi ultimi in caso di amministrazione straordinaria. Il legislatore ha pero' previsto la configurabilita' dei reati di bancarotta anche in rapporto ad una procedura concorsuale diversa dal fallimento, cioe' la liquidazione coatta amministrativa; bisogna pertanto verificare se nella l. 95 sia rinvenibile una disposizione che richiami espressamente le norme penali incriminatrici contenute negli artt. 216-219 e 223-224 l. fall.. Nei due provvedimenti che si annotano vengono prospettate soluzioni diametralmente opposte; la sezione istruttoria della Corte di Appello di Roma ritiene che ai sensi dell' art. 1 comma 5 l. 95 il provvedimento con cui viene disposta tale procedura e' equiparato, a tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa. Il giudice istruttore di Torino, invece, sostiene che nella l. 95 del 1979 non ci sia alcun rinvio alle norme penali incriminatrici contenute negli artt. 216-219 e 223-224 l. fall.. L' A. contesta la prima di tali decisioni ritenendo che l' adozione del provvedimento che apre la procedura di liquidazione non comporta automaticamente la configurabilita' di responsabilita' penale in ordine ad eventuali fatti di bancarotta; quindi l' equiparazione tra questo provvedimento e quello che dispone l' amministrazione straordinaria e' del tutto irrilevante ai fini dell' estensibilita' delle norme incriminatrici. E mancando quindi una norma simile a quella contenuta nell' art. 203 l. fall., secondo cui si applicano le disposizioni degli artt. 216-219 e 223-224, l' eventuale ricorso a queste ultime in rapporto alla procedure di amministrazione straordinaria si sostanzierebbe in una inammissibile violazione del principio di legalita'. Le considerazioni dell' A. sembrerebbero dunque escludere che tra le norme disciplinanti la nuova procedura concorsuale ne sia rinvenibile alcuna che consenta l' applicazione delle norme incriminatrici di cui agli artt. 216-219 e 223-224 l. fall.. Egli pero' chiarisce che l' applicabilita' delle sanzioni penali non e' preclusa in assoluto, bensi' soltanto rimandata all' esito del tentativo di risarcimento.
art. 216 l. fall. art. 217 l. fall. art. 218 l. fall. art. 219 l. fall. art. 223 l. fall. art. 224 l. fall. art. 1 l. 3 aprile 1979, n. 95
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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