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| IDG830600628 | |
| 83.06.00628 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Regni Marco
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| Nota a decr. Trib. Reggio Emilia 28 febbraio - 2 marzo 1981
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| Vita not., an. 34 (1982), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 634-638
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30128; D31211
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| Col decreto in rassegna si ammette le possibilita' per i coniugi in
comunione legale di costituire una societa' in nome collettivo. L' A.
riferisce come la dottrina sia sull' argomento particolarmente
articolata; secondo alcuni che ritengono la comunione sia un
patrimonio autonomo distinto da quelli dei singoli coniugi, le quote
cadrebbero in comunione, per cui mancherebbe la pluralita' dei soci,
elemento essenziale per l' esistenza di qualunque societa'; secondo
tali autori sarebbe lecita la societa' in nome collettivo costituita
con i beni personali di ciascuno dei coniugi; secondo altri non
sembra si possa parlare di nullita' in quanto le quote di tale
societa' cadono in comunione in un momento cronologicamente
successivo a quello della costituzione, ed e' stato anche negato che
la comunione legale costituisca un patrimonio autonomo. L' A. con
numerose citazioni riferisce ancora che una parte della dottrina, in
particolare modo la piu' recente ritiene che non si frappone nessun
ostacolo alla stipulazione tra coniugi che si trovino in regime di
comunione legale, di un contratto di societa' in nome collettivo.
Conclude affermando che una societa' in nome collettivo costituita da
due coniugi in comunione legale e' possibile proprio perche' la
stipulazione del contratto di societa' non rientra nell' ambito di
applicazione dell' art. 177 lettera d) c.c. e pertanto i coniugi in
comunione legale hanno la piena capacita' giuridica di stipulare un
contratto di societa'.
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| art. 177 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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