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148999
IDG830600628
83.06.00628 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Regni Marco
Nota a decr. Trib. Reggio Emilia 28 febbraio - 2 marzo 1981
Vita not., an. 34 (1982), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 634-638
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D31211
Col decreto in rassegna si ammette le possibilita' per i coniugi in comunione legale di costituire una societa' in nome collettivo. L' A. riferisce come la dottrina sia sull' argomento particolarmente articolata; secondo alcuni che ritengono la comunione sia un patrimonio autonomo distinto da quelli dei singoli coniugi, le quote cadrebbero in comunione, per cui mancherebbe la pluralita' dei soci, elemento essenziale per l' esistenza di qualunque societa'; secondo tali autori sarebbe lecita la societa' in nome collettivo costituita con i beni personali di ciascuno dei coniugi; secondo altri non sembra si possa parlare di nullita' in quanto le quote di tale societa' cadono in comunione in un momento cronologicamente successivo a quello della costituzione, ed e' stato anche negato che la comunione legale costituisca un patrimonio autonomo. L' A. con numerose citazioni riferisce ancora che una parte della dottrina, in particolare modo la piu' recente ritiene che non si frappone nessun ostacolo alla stipulazione tra coniugi che si trovino in regime di comunione legale, di un contratto di societa' in nome collettivo. Conclude affermando che una societa' in nome collettivo costituita da due coniugi in comunione legale e' possibile proprio perche' la stipulazione del contratto di societa' non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 177 lettera d) c.c. e pertanto i coniugi in comunione legale hanno la piena capacita' giuridica di stipulare un contratto di societa'.
art. 177 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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