| Nel commentare la sentenza, l' A. prende in esame tre punti
fondamentali che riguardano la dichiarazione d' ufficio del
fallimento, la possibilita' di qualificare "imprenditore commerciale"
una cooperativa ed i problemi afferenti l' individuazione dello stato
d' insolvenza. L' art. 6 l. fall., sostiene l' A., statuendo la
dichiarabilita' d' ufficio del fallimento, e' fonte di gravi
conseguenze anche sul piano costituzionale, poiche' non richiede come
presupposto essenziale la contestazione di "fatti specifici", ma
solamente la presenza di "situazioni giuridiche", come lo stato d'
insolvenza di una persona qualificata imprenditore. Inoltre viene
alterata la posizione del tribunale che, promotore in tal caso della
dichiarazione di fallimento, non e' piu' super partes, ma diventa
parte. In merito al secondo punto, nella decisione annotata si
ritiene di poter definire "imprenditore commerciale" e quindi di
sottoporre a fallimento, la cooperativa che abbia compiuto atti di
commercio. L' A. afferma che, per inquadrare bene la figura dell'
imprenditore, occorre trovare l' esatto significato dei termini
"esercizio professionale dell' attivita' economica" di cui all' art.
2082 c.c. e conclude che la cooperativa in causa, dato l' esiguo
numero di compravendite di immobili effettuati, non poteva definirsi
"commerciante". A proposito dello stato d' insolvenza, il Tribunale
ha riproposto il tradizionale concetto di "cessazione dei pagamenti",
senza tener conto, afferma l' A., che, in presenza delle condizioni
economiche in cui versa il Paese, un tale concetto e' oggi troppo
ampio.
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