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149013
IDG820601811
82.06.01811 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazziotti Fabio
Sulla transazione mediante contratto collettivo
nota a Cass. sez. lav. 8 febbraio 1982, n. 746
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 564-567
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74491
La sentenza annotata ha riconosciuto la validita' dell' accordo collettivo con cui i lavoratori, gia' licenziati, rinunciavano ad una parte dei diritti collegati con l' anzianita' pregressa in cambio della riassunzione presso la costituenda societa' Nuovo Pignone. Tale accordo, avendo natura transattiva, non puo' essere considerato, come forse contraddittoriamente afferma la sentenza, una deroga convenzionale alla garanzia di continuita' di cui all' art. 2112 c.c.. La deroga non sussiste, osserva l' A., per il fatto che il venir meno della continuita' del rapporto si e' avuto in piena conformita' della norma citata, e cioe' per disdetta, che nel passato poteva essere ad nutum e che comunque aveva la sua motivazione nella crisi aziendale. D' altra parte la rinuncia dei singoli lavoratori avvenne a seguito di un accordo conciliativo sindacale e il ruolo del sindacato e' tale da escludere non solo l' impugnativa ai sensi dell' art. 2113 c.c., ma anche la fraudolenza dei licenziamenti.
art. 2112 c.c. contr. coll. naz. 15 gennaio 1954 (operai e impiegati soc. Nuovo Pignone) art. 2113 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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