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| IDG830900067 | |
| 83.09.00067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazza Leonardo
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| Sindacato del giudice penale sulle operazioni bancarie di
finanziamento, peculato per distrazione e coscienza dell'
antidoverosita' della condotta
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| nota a Proc. Rep. Roma 4 aprile 1981
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 173-184
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51110; D50102; D18124
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| Nell' esaminare i caratteri del peculato per distrazione, con
particolare riferimento all' attivita' bancaria, l' A. sottolinea la
sussistenza del delitto qualora sotto la parvenza del credito si
abbia la effettiva devoluzione del denaro a fini di profitto
personale proprio o altrui, attraverso la creazione di una
artificiosa situazione contabile ed amministrativa. Quanto all'
elemento soggettivo, il disvalore del fatto, quale elemento
essenziale di ciascun reato, si colloca a fianco alla sua conformita'
al modello astratto e rientra con questa nell' oggetto del dolo. D'
altro canto, la figura del reato risulta collegata, anche sotto il
profilo psicologico, alla offesa effettiva del bene protetto, senza
che per questo vengano ad aprirsi pericolose brecce nella repressione
penale. Sul presupposto dell' attivita' pubblicistica dell' impresa
bancaria, l' A. afferma e ribadisce l' opportunita' che gli
amministratori di istituti ed aziende di credito sorveglino la
gestione della societa', consapevoli della responsabilita' che essi
hanno assunto accettando l' ufficio, nei limiti delle proprie
attribuzioni. L' A. conclude auspicando, in particolar modo nel
settore creditizio, puntuale ricostruzione, ad opera del magistrato,
delle peculiari modalita' dell' azione criminosa e del contenuto
psicologico che le sorregge in vista del conseguimento di una data
finalita', perche' altrimenti riuscirebbe impossibile assegnare una
fisionomia penalmente rilevante a comportamenti che rimarrebbero
indifferenziati.
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| art. 43 comma 1 c.p.
art. 49 comma 2 c.p.
art. 2392 c.c.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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