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149019
IDG820601902
82.06.01902 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spagnoli Enrico
Nota a decr. App. Bologna 3 febbraio-23 marzo 1982
Riv. not., an. 36 (1982), fasc. 3, pt. 3, pag. 351-353
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D312206; D312201
La legge 16 dicembre 1977 n. 904 all' art. 11 afferma: "nel primo e secondo comma dell' articolo unico della legge 3 maggio 1955 n. 428 il limite di 500 milioni per la costituzione e gli aumenti di capitale e' elevato a 2 miliardi". Il riferimento espresso dalla legge 904 non comprende letteralmente anche le emissioni di obbligazioni che invece erano contemplate nell' articolo unico del 1955. La sentenza annotata ritiene che anche dopo la legge 904 le emissioni di prestiti obbligazionari superiori a lire 500 milioni siano soggetti ad autorizzazione ministeriale. Si critica tale opinione e si ritiene che se la ratio della legge n. 428 e' rappresentata da un controllo governativo sugli spostamenti di capitale superiore a una certa cifra (500 milioni) che nel 1955 risultava di una certa entita', la ratio del comma 7 dell' art. 11 della legge n. 904 del 1977 sarebbe da ravvisarsi solamente nell' esigenza di adeguare tale cifra alla realta' attuale, senza distinguere se lo spostamento di capitale avvenga mediante emissione di nuove azioni ovvero di obbligazioni.
l. 3 maggio 1955, n. 428 l. 16 dicembre 1977, n. 904
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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