| Ricordato che "la moda" della "consumer protection" e' nata all'
estero, l' A. afferma che rientrano nella protezione del consumatore
oltre ai marchi di fabbrica e di commercio, che da sempre hanno avuto
questa particolare funzione, le condizioni generali di contratto e i
contratti conclusi mediante moduli e formulari, le responsabilita'
del produttore, le vendite a domicilio, la pubblicita' commerciale,
il credito al consumo ecc..... Dopo aver riportato un articolo del
disegno di legge n. 1326 del 1981 dal titolo "norme sull' attivita'
legislativa programmatoria ed amministrativa in materia di consumi
per la difesa dei diritti dei consumatori", precisa che il
consumatore e' chiunque si pone in un rapporto giuridico con l'
impresa e che il "cuore" del consumerism, il suo elemento
unificatore, il fondamento della ricercata autonomia dogmatica e' "l'
atto di consumo", l' atto cioe' posto in essere dal consumatore in un
suo rapporto giuridico con l' impresa. Si avrebbe cosi' un ritorno ad
un bipolarismo normativo basato sulla natura dell' atto o del fatto
giuridico, che produce effetti diversi a seconda del soggetto che lo
pone in essere o che ne e' parte. In questo l' A. vede un ricordo del
codice di commercio del 1882, di cui quest' anno si celebra il
centenario, che si basava appunto sulla teoria dell' atto di
commercio e sulla qualifica di commerciante.
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