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149021
IDG820601917
82.06.01917 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Baldi Roberto
L' agente non iscritto al ruolo e la varieta' di orientamenti della Cassazione
nota a Cass. civ. sez. lav. 15 gennaio 1982, n. 255
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 598-605
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3178
La Cassazione con la sentenza annotata ha ritenuto che "la nullita' del contratto di agenzia stipulato da chi non sia iscritto al ruolo ma abbia prestato opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale, non pregiudica il diritto al compenso in conformita' dell' art. 2126 comma b. c.c.". A tale statuizione e' giunta ritenendo l' attivita' dell' agente non iscritto nel ruolo istituito con la l. 12 marzo 1968 n. 316, attivita' contraria a norme imperative ma non illecita ed ha applicato la normativa dell' art. 2126 c.c. sul lavoro subordinato. L' A. mentre e' d' accordo sulla conclusione che l' agente abusivo ha diritto al pagamento delle provvigioni per gli affari da lui promossi ed andati a buon fine, dissente dalle argomentazioni che hanno sorretto la decisione. A suo avviso il contratto di agenzia con agente non iscritto nel ruolo e' un contratto nullo ma non illecito e convertibile ex art. 1424 c.c. in un rapporto di semplice procacciamento di affari. L' A. osserva come la Cassazione, che in precedenza aveva affermato che l' art. 2126 c.c. concerne esclusivamente i lavoratori subordinati, non gia' quelli che svolgono attivita' organizzativa ed autonoma, non soggetta a vincoli di subordinazione, abbia fatto riferimento al termine "parasubordinazione" per equiparare tale attivita' alla subordinazione. A parere dell' A., l' agente e' un lavoratore autonomo che acquista la qualifica di imprenditore commerciale quando e' munito di una organizzazione imprenditoriale e allorquando non e' iscritto al ruolo non ha senso l' applicazione dell' art. 2126 c.c.. Dinanzi alla non chiara visione della Cassazione stessa sulla figura dell' agente di commercio, che spazia inspiegabilmente tra l' imprenditore, e il lavoratore autonomo, il lavoratore parasubordinato e il lavoratore subordinato, l' A. si augura che si esprimano, definitivamente, sul problema le sezioni unite.
art. 2126 c.c. art. 409 c.p.c. art. 9 l. 12 marzo 1968, n. 316
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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