| 149024 | |
| IDG820600899 | |
| 82.06.00899 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Angelici Carlo
| |
| Profili transnazionali della responsabilita' degli amministratori
nella crisi dei gruppi di societa'
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 24-647
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D3114; D312209; D312203
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. si propone di esaminare la portata internazionalprivatistica
dell' art. 3, ult. cpv., l. 3 aprile 1979, n. 95, ed in particolare
il significato della responsabilita' ivi prevista per gli
amministratori della societa' capogruppo qualora essa sia soggetta ad
un ordinamento straniero. A tal fine vengono ricordate le soluzioni
della giurisprudenza francese per l' action en comblement du passif
social (anche con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968) ed il dibattito della dottrina tedesca sul diritto
internazionale privato dei gruppi di societa'. Tale analisi consente
all' A. di individuare un' alternativa tra il criterio di
collegamento della legge della procedura e quello della lex
societatis, alternativa alla quale si aggiunge il possibile
riferimento alla legge dell' illecito. L' A. osserva quindi che tali
criteri, in quanto essenzialmente formali, debbono essere compresi
alla luce della funzione politica della norma in questione e che il
problema s' impernia percio' sull' esigenza di precisarne l' ambito
di applicazione coerentemente con le caratteristiche funzionali della
fattispecie. In tal senso, prendendo anche spunto dalle opinioni che
individuano nel diritto dei gruppi un aspetto del diritto dell'
economia, l' A. ritiene possibile qualificare l' ipotesi per il suo
specifico significato di "illecito di gruppo" e concludere per un
criterio di applicazione territoriale. Da cio' la duplice conseguenza
che la lex societatis straniera puo' rilevare esclusivamente sul
piano della fattispecie al fine di individuare i soggetti
responsabili, e che non e' possibile riferirsi alle scelte politiche
straniere le quali eventualmente imponessero comportamenti in
contrasto con i valori tutelati dalla norma italiana.
| |
| art. 3 l. 3 aprile 1979, n. 95
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |