| 149027 | |
| IDG821000034 | |
| 82.10.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| D' Orsogna Francesco Paolo
| |
| La regolarizzazione delle societa' di fatto ex legge n. 891/1980
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 3, pag. 177-180
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D23103; D24050; D24054; D3121
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. precisa che la legge n. 891 del 1980, nel convertire il
provvedimento d' urgenza di cui al decreto legge n. 693 del 1980
recante modifiche alle aliquote IVA ed alle imposte dirette, ha
apportato aggiunte riguardanti anche la regolarizzazione delle
societa' di fatto. E' stata cosi' introdotta una norma transitoria
che non dovrebbe destare dubbi circa il criterio di tassazione ai
fini dell' imposta di registro, con aliquote dell' 1%, del valore del
patrimonio netto della societa' quale risulta dalla situazione
patrimoniale alla data della regolarizzazione, mentre dovrebbero
sorgere perplessita' circa la debenza o meno dell' INVIM sugli
incrementi degli immobili conferiti a facenti parte delle societa'
sottoposta a regolarizzazione, destinati a beni strumentali della
stessa. Un' innovazione importante per l' iscrizione delle societa'
all' anagrafe delle ditte, tenuta dalle Camere di Commercio, consiste
nella produzione dell' atto costitutivo debitamente registrato:
qualsiasi societa' (quindi anche quelle di fatto) sono cosi'
obbligate a sottoporre a registrazione l' atto costitutivo,
precludendosi, in caso di omissione dell' adempimento fiscale, la
possibilita' di iscrizione presso la Camera di Commercio.
Perplessita' insorgono sulla "regolarizzazione" delle societa' di
fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge non solo
ai fini dell' applicazione dell' INVIM, ma soprattutto in ordine alla
tassazione con l' aliquota onnocomprensiva dell' 1% anche degli
immobili della societa' di fatto acquistati con le disponibilita'
della stessa ed intestati ai soci ovvero acquistatri dai soci e messi
a disposizione della societa'. L' A. condivide la tesi ministeriale
secondo cui non sono tassabili gli acquisti di beni immobili aventi
natura di beni strumentali effettuati dai soci della societa'
irregolare dopo la costituzione di fatto della stessa. Secondo l' A.
nel caso di esistenza di immobili nella societa' da regolarizzare l'
INVIM e' applicabile secondo i criteri generali, non avendo il
legislatore previsto al riguardo alcuna esclusione. Per il valore
finale si fa riferimento al valore stabilito al momento della
regolarizzazione come risulta dallo stato patrimoniale allegato in
sede di registrazione, mentre per il valore iniziale si fa
riferimento alla data di acquisto dei beni immobili a nome dei soci
per la societa' od a nome della societa' stessa, con indicazione dei
valori definiti ai fini dell' imposta di registro, a meno che non si
vogliano escludere dalla societa' dimostrando che sono stati
acquistati a titolo personale e non dati in uso alla societa' quale
bene strumentale.
| |
| art. 26 quater l. 22 dicembre 1980 n. 891
art. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |