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149027
IDG821000034
82.10.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Orsogna Francesco Paolo
La regolarizzazione delle societa' di fatto ex legge n. 891/1980
Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 3, pag. 177-180
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23103; D24050; D24054; D3121
L' A. precisa che la legge n. 891 del 1980, nel convertire il provvedimento d' urgenza di cui al decreto legge n. 693 del 1980 recante modifiche alle aliquote IVA ed alle imposte dirette, ha apportato aggiunte riguardanti anche la regolarizzazione delle societa' di fatto. E' stata cosi' introdotta una norma transitoria che non dovrebbe destare dubbi circa il criterio di tassazione ai fini dell' imposta di registro, con aliquote dell' 1%, del valore del patrimonio netto della societa' quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, mentre dovrebbero sorgere perplessita' circa la debenza o meno dell' INVIM sugli incrementi degli immobili conferiti a facenti parte delle societa' sottoposta a regolarizzazione, destinati a beni strumentali della stessa. Un' innovazione importante per l' iscrizione delle societa' all' anagrafe delle ditte, tenuta dalle Camere di Commercio, consiste nella produzione dell' atto costitutivo debitamente registrato: qualsiasi societa' (quindi anche quelle di fatto) sono cosi' obbligate a sottoporre a registrazione l' atto costitutivo, precludendosi, in caso di omissione dell' adempimento fiscale, la possibilita' di iscrizione presso la Camera di Commercio. Perplessita' insorgono sulla "regolarizzazione" delle societa' di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge non solo ai fini dell' applicazione dell' INVIM, ma soprattutto in ordine alla tassazione con l' aliquota onnocomprensiva dell' 1% anche degli immobili della societa' di fatto acquistati con le disponibilita' della stessa ed intestati ai soci ovvero acquistatri dai soci e messi a disposizione della societa'. L' A. condivide la tesi ministeriale secondo cui non sono tassabili gli acquisti di beni immobili aventi natura di beni strumentali effettuati dai soci della societa' irregolare dopo la costituzione di fatto della stessa. Secondo l' A. nel caso di esistenza di immobili nella societa' da regolarizzare l' INVIM e' applicabile secondo i criteri generali, non avendo il legislatore previsto al riguardo alcuna esclusione. Per il valore finale si fa riferimento al valore stabilito al momento della regolarizzazione come risulta dallo stato patrimoniale allegato in sede di registrazione, mentre per il valore iniziale si fa riferimento alla data di acquisto dei beni immobili a nome dei soci per la societa' od a nome della societa' stessa, con indicazione dei valori definiti ai fini dell' imposta di registro, a meno che non si vogliano escludere dalla societa' dimostrando che sono stati acquistati a titolo personale e non dati in uso alla societa' quale bene strumentale.
art. 26 quater l. 22 dicembre 1980 n. 891 art. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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