| Rilevate le molteplici interferenze delle procedure concorsuali, ed
in particolare di quella fallimentare, con la materia fiscale in
rapporto al fatto che l' ente impositore e' in effetti un creditore
ed il contribuente e' inserito in un rapporto obbligatorio, l' A.
osserva che anche per l' obbligazione tributaria sorge, in caso di
insolvibilita', una questione di tutela in concorso con le pretese di
altri creditori. Un aspetto particolare del rapporto fallimento-fisco
e ' quello attinente alla possibilita' di far dichiarare il
fallimento dell' esercente un' attivita' commerciale moroso
(fallimento fiscale). Il limite fissato dalla legge fallimentare, per
cui l' imprenditore che per qualunque causa abbia cessato l'
esercizio dell' impresa puo' essere dichiarato fallito entro un anno
dalla cessazione dell' impresa se l' insolvenza si e' manifestata
anteriormente alla stessa od entro l' anno successivo, va tenuto ben
presente in quanto spesso le iscrizioni a ruolo del contribuente
hanno luogo anche a considerevole distanza di tempo dall' anno di
produzione del reddito, quando la sua attivita' e' cessata da oltre
un anno: se in tal caso si verifica la morosita' del soggetto, non
puo' essere dichiarato il fallimento e non e' esperibile un mezzo di
coazione e di soddisfacimento della pretesa fiscale. Ne discende l'
esigenza di una sollecita azione tributaria volta ad avvicinare i
termini della produzione del reddito e dell' assolvimento del
relativo debito fiscale. Circa la tutela in sede fallimentare dei
crediti erariali connessi alle iscrizioni a ruolo di redditi
contestati a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione
coatta amministrativa, con riguardo all' ipotesi di insinuazione nel
passivo fallimentare di un credito del tipo suddetto e di sgravio per
indebito del carico non dovuto a seguito di decisione in tutto od in
parto favorevole, l' A. osserva che, anche accedendo alla tesi dell'
insinuazione con riserva, una volta eseguito lo sgravio per decisione
favorevole al contribuente il credito viene escluso. Nel caso di
successiva decisione a favore dell' amministrazione finanziaria con
una iscrizione a ruolo per il maggior reddito, se il fallimento e'
stato precedentemente chiuso o se comunque e' stato approvato lo
stato passivo, la nuova iscrizione a ruolo non puo' essere tutelata.
Per evitare cio' l' A. (pur riconoscendo la difficolta' di tale
interpretazione della normativa vigente) ritiene che si potrebbe
escludere lo sgravio a seguito di decisioni non definitive favorevoli
al contribuente, con accantonamento di un fondo corrispondente alle
imposte accertate, a favore dell' erario cui verrebbe assegnato nel
caso di contestazione definita a suo vantaggio. In caso contrario
tale fondo andrebbe a favore, in tutto do in parte, degli altri
creditori.
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