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149028
IDG821000099
82.10.00099 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Rosa Luigi
Fallimento e tutela dei crediti fiscali
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 7-8, pag. 517-519
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21930; D31362; D3131
Rilevate le molteplici interferenze delle procedure concorsuali, ed in particolare di quella fallimentare, con la materia fiscale in rapporto al fatto che l' ente impositore e' in effetti un creditore ed il contribuente e' inserito in un rapporto obbligatorio, l' A. osserva che anche per l' obbligazione tributaria sorge, in caso di insolvibilita', una questione di tutela in concorso con le pretese di altri creditori. Un aspetto particolare del rapporto fallimento-fisco e ' quello attinente alla possibilita' di far dichiarare il fallimento dell' esercente un' attivita' commerciale moroso (fallimento fiscale). Il limite fissato dalla legge fallimentare, per cui l' imprenditore che per qualunque causa abbia cessato l' esercizio dell' impresa puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell' impresa se l' insolvenza si e' manifestata anteriormente alla stessa od entro l' anno successivo, va tenuto ben presente in quanto spesso le iscrizioni a ruolo del contribuente hanno luogo anche a considerevole distanza di tempo dall' anno di produzione del reddito, quando la sua attivita' e' cessata da oltre un anno: se in tal caso si verifica la morosita' del soggetto, non puo' essere dichiarato il fallimento e non e' esperibile un mezzo di coazione e di soddisfacimento della pretesa fiscale. Ne discende l' esigenza di una sollecita azione tributaria volta ad avvicinare i termini della produzione del reddito e dell' assolvimento del relativo debito fiscale. Circa la tutela in sede fallimentare dei crediti erariali connessi alle iscrizioni a ruolo di redditi contestati a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, con riguardo all' ipotesi di insinuazione nel passivo fallimentare di un credito del tipo suddetto e di sgravio per indebito del carico non dovuto a seguito di decisione in tutto od in parto favorevole, l' A. osserva che, anche accedendo alla tesi dell' insinuazione con riserva, una volta eseguito lo sgravio per decisione favorevole al contribuente il credito viene escluso. Nel caso di successiva decisione a favore dell' amministrazione finanziaria con una iscrizione a ruolo per il maggior reddito, se il fallimento e' stato precedentemente chiuso o se comunque e' stato approvato lo stato passivo, la nuova iscrizione a ruolo non puo' essere tutelata. Per evitare cio' l' A. (pur riconoscendo la difficolta' di tale interpretazione della normativa vigente) ritiene che si potrebbe escludere lo sgravio a seguito di decisioni non definitive favorevoli al contribuente, con accantonamento di un fondo corrispondente alle imposte accertate, a favore dell' erario cui verrebbe assegnato nel caso di contestazione definita a suo vantaggio. In caso contrario tale fondo andrebbe a favore, in tutto do in parte, degli altri creditori.
art. 97 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 10 l. fall. art. 40 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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