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149030
IDG820601061
82.06.01061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pezzano Giancarlo
Revocatoria ordinaria proposta avverso il fallimento del terzo acquirente di beni ipotecati: inammissibilita' ex art. 51 l. fall.?
Osservazione a Cass. 7 marzo 1981, n. 1292
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 1138-1141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30581; D31331; D313330
L' A. evidenzia come la sentenza annotata rivesta notevole interesse sotto un duplice profilo: perche' esplicitamente considera il divieto contenuto nell' art. 51 l. fall. esteso a tutte le azioni di cognizione aventi carattere propedeutico all' esperimento dell' esecuzione sui beni compresi nel fallimento, e perche' ritiene lo stesso divieto operante nei confronti di chiunque (creditore, terzo), in ragione della sua natura obiettiva, che non tollera discriminazioni sotto il profilo soggettivo. Puntualizza quindi come debba intendersi la collocazione dell' art. 51 citato in quel gruppo di norme che disciplinano gli effetti del fallimento per il fallito, i creditori ed i terzi in genere (artt. 42, 51, 64 l. fall.). Osserva pero' che per dimostrare l' improponibilita' dell' azione revocatoria ordinaria non sarebbe stato necessario ricorrere ad una estensione dell' art. 51, in quanto, in forza della generale portata dell' art. 45 l. fall., l' art. 2915 comma 2 c.c., viene a tutelare la massa dei creditori contro le domande dei terzi e consente al curatore di eccepire l' inopponibilita' al fallimento delle pretese in esse contenute.
art. 2901 c.c. art. 100 c.p.c. art. 51 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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