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| IDG820601061 | |
| 82.06.01061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pezzano Giancarlo
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| Revocatoria ordinaria proposta avverso il fallimento del terzo
acquirente di beni ipotecati: inammissibilita' ex art. 51 l. fall.?
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| Osservazione a Cass. 7 marzo 1981, n. 1292
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| Foro it., an. 107 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 1138-1141
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30581; D31331; D313330
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| L' A. evidenzia come la sentenza annotata rivesta notevole interesse
sotto un duplice profilo: perche' esplicitamente considera il divieto
contenuto nell' art. 51 l. fall. esteso a tutte le azioni di
cognizione aventi carattere propedeutico all' esperimento dell'
esecuzione sui beni compresi nel fallimento, e perche' ritiene lo
stesso divieto operante nei confronti di chiunque (creditore, terzo),
in ragione della sua natura obiettiva, che non tollera
discriminazioni sotto il profilo soggettivo. Puntualizza quindi come
debba intendersi la collocazione dell' art. 51 citato in quel gruppo
di norme che disciplinano gli effetti del fallimento per il fallito,
i creditori ed i terzi in genere (artt. 42, 51, 64 l. fall.). Osserva
pero' che per dimostrare l' improponibilita' dell' azione revocatoria
ordinaria non sarebbe stato necessario ricorrere ad una estensione
dell' art. 51, in quanto, in forza della generale portata dell' art.
45 l. fall., l' art. 2915 comma 2 c.c., viene a tutelare la massa dei
creditori contro le domande dei terzi e consente al curatore di
eccepire l' inopponibilita' al fallimento delle pretese in esse
contenute.
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| art. 2901 c.c.
art. 100 c.p.c.
art. 51 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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