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Documento


149031
IDG820601201
82.06.01201 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Geri Vinicio
Mora del debitore di denaro ed obbligazione di valore
nota a App. Venezia 25 marzo 1981
Assic., an. 49 (1982), fasc. 1, pt. 2B, pag. 7-13
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30510; D3165
I contraenti non stipulano certo un contratto oneroso avente per oggetto il denaro considerato in se' stesso, ma per il suo valore di scambio con beni reali. L' A. afferma quindi che si puo' ammettere la trasformazione dell' obbligazione di valuta in quella di valore, quando in conseguenza della svalutazione il ritardo nell' inadempimento trasferisce sul debitore il rischio delle oscillazioni dei prezzi per i beni reali e del valore per il denaro.
art. 1224 c.c. art. 1277 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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