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149034
IDG820601226
82.06.01226 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Mancata audizione del debitore nel "passaggio" dall' amministrazione controllata al fallimento: nullita' o revoca?
nota a Trib. Sulmona 28 maggio 1980
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 214-220
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31370; D31316
Secondo l' A. la sentenza annotata dovrebbe essere dichiarata nulla, perche' la Corte ha ritenuto di fare a meno dell' audizione dell' impresa debitrice e di dichiarare il fallimento d' ufficio, senza consentire al debitore ne' l' esercizio della facolta' di proporre il concordato preventivo, ne' l' esercizio del diritto di difesa in relazione al deterioramento gestionale. Quindi, secondo l' A., non semplice revoca del fallimento ma nullita', in quanto il diritto di difesa del debitore e' principio fondamentale che condiziona la validita' e l' efficacia dell' intera procedura fallimentare, compresa la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 192 comma 3 l. fall. art. 102 l. fall. Cass. 16 luglio 1979, n. 4134 Cass. 30 ottobre 1979, n. 5684
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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