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Documento


149037
IDG820601409
82.06.01409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colussi Vittorio
Impresa familiare
Riv. dir. civ., an. 27 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 622-706
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D3110
L'A., dopo aver delineato l' origine dell' art. 230 bis c.c., ne analizza il contenuto puntualizzando dapprima gli interessi tutelati. Si osserva poi che per l' applicazione di tale articolo sono presupposti imprescindibili: 1) che il lavoro venga prestato in un impresa oppure in connessione con essa; 2) che il lavoro venga prestato nell' ambito dell' impresa familiare escludendone con cio' il lavoro domestico e le figure affini. Il momento della instaurazione del rapporto di lavoro va ricercato, secondo la dottrina, sulla base della mera prestazione continuativa di lavoro, ma l' A. non esclude che l' inserimento di un familiare nell' impresa si verifichi sulla base di accordi negoziali. Quanto alla qualificazione giuridica dell' impresa l' A., dopo essersi soffermato sulle varie posizioni dottrinarie, ritiene che si tratti di impresa individuale per la ragione che l' imprenditore, anche se non esplicitamente menzionato, e' presente in tutto il testo dell' art. 230 bis c.c.. L'A. analizza poi i soggetti, imprenditore e lavoratori, e la loro capacita' di agire nell' impresa familiare, soffermandosi sul problema dell' impresa familiare nella famiglia di fatto. Da' notizia infine della disciplina dell' impresa familiare attraverso il richiamo dei diritti dei lavoratori: diritto al mantenimento, agli utili, agli incrementi, forma di gestione prevista per tale impresa, nonche' dei casi di cessazione dell' impresa e del rapporto di lavoro.
art. 230 bis c.c. art. 2083 c.c. art. 424 c.c. art. 2126 c.c. l. 27 ottobre 1967, n. 977 art. 37 Cost. art. 409 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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