| L'A., dopo aver delineato l' origine dell' art. 230 bis c.c., ne
analizza il contenuto puntualizzando dapprima gli interessi tutelati.
Si osserva poi che per l' applicazione di tale articolo sono
presupposti imprescindibili: 1) che il lavoro venga prestato in un
impresa oppure in connessione con essa; 2) che il lavoro venga
prestato nell' ambito dell' impresa familiare escludendone con cio'
il lavoro domestico e le figure affini. Il momento della
instaurazione del rapporto di lavoro va ricercato, secondo la
dottrina, sulla base della mera prestazione continuativa di lavoro,
ma l' A. non esclude che l' inserimento di un familiare nell' impresa
si verifichi sulla base di accordi negoziali. Quanto alla
qualificazione giuridica dell' impresa l' A., dopo essersi soffermato
sulle varie posizioni dottrinarie, ritiene che si tratti di impresa
individuale per la ragione che l' imprenditore, anche se non
esplicitamente menzionato, e' presente in tutto il testo dell' art.
230 bis c.c.. L'A. analizza poi i soggetti, imprenditore e
lavoratori, e la loro capacita' di agire nell' impresa familiare,
soffermandosi sul problema dell' impresa familiare nella famiglia di
fatto. Da' notizia infine della disciplina dell' impresa familiare
attraverso il richiamo dei diritti dei lavoratori: diritto al
mantenimento, agli utili, agli incrementi, forma di gestione prevista
per tale impresa, nonche' dei casi di cessazione dell' impresa e del
rapporto di lavoro.
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