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149040
IDG820601492
82.06.01492 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bocchini Fernando
Vendita "contro assegno", "clausola di assegno" e prova del pagamento
nota a Trib. Pescara 25 ottobre 1980, n. 503
Dir. giur., s. 3, an. 7 (1982), fasc. 1, pag. 171-176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31740; D30630
L' osservazione della sentenza in esame, ritiene che il valore della clausola contro assegno stia nella deroga alla regola per cui il "locus destinatae solutionis" e' identificato in quello in cui la cosa viene rimessa al vettore. Secondo l' A. tale affermazione e' doppiamente da respingere, mentre una meditata analisi del dettato normativo consente di affermare che il criterio della contestualita' ex art. 1498 c.c. non incontra deroghe per il fatto che al venditore e' data la possibilita' di liberarsi dall' obbligo della consegna con la rimessione al vettore; e che tale criterio, in caso di vendita con trasporto, non abbisogna di alcuna pattuizione per essere applicato. Cio' equivale ad affermare che la clausola "contro assegno" nei rapporti tra venditore e compratore non riveste alcun valore autonomo rispetto alla regola generale in tema di compravendita.
art. 1498 c.c. art. 1182 c.c. art. 1510 comma 2 c.c. art. 1511 c.c. art. 20 c.p.c. art. 1692 c.c. art. 1689 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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