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149042
IDG820601440
82.06.01440 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bassi Amedeo
Riflessioni sull' affitto di azienda e sull' affitto di opificio nel fallimento
Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 327-350
D3133; D31162
L' A. sostiene che il contratto di affitto dell' azienda del fallito stipulato dagli organi della procedura pone - accanto ai problemi tradizionali della compatibilita' del contratto con i fini del fallimento - una questione di fondo: la sopravvivenza del concetto di azienda, quale previsto dagli artt. 2555 ss. del codice civile, alla vicenda disgregatrice dell' insolvenza. Se cioe' e' sicuro che l' azienda conserva il carattere di oggetto della garanzia patrimoniale per i creditori, e' invece discutibile - secondo l' A. - che al fallimento possa in ogni caso sopravvivere quel minimo di organizzazione necessaria alla sussistenza e alla fattispecie; e cio' soprattutto per la circostanza di fatto che sovente l' affittuario destina i beni ad attivita' economica diversa da quella esercitata dal fallito. L' A. pero' ritiene che non necessariamente l' alternativa al concetto di azienda sia quello di immobile attrezzato, distinzione quest' ultima rilevante soprattutto ai fini della applicazione della legislazione vincolistica. In sede fallimentare puo' farsi ricorso alla nozione intermedia di opificio, che corrisponde descrittivamente alla ipotesi dell' azienda inerte, suscettibile pero' di essere riorganizzata e ristrutturata dall' affittuario ai fini dell' esercizio di una nuova e diversa impresa. Al contrario di affitto di opificio non si applicherebbero la normativa vincolistica dettata in tema di locazioni; ne' la normativa dell' azienda, che in caso di trasferimento presuppone la persistenza e la continuazione, da parte dell' acquirente, della stessa impresa esercitata dall' alienante (in particolare, la successione nei debiti).
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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