Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149044
IDG820601722
82.06.01722 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Fallimento e credito fondiario: una coesistenza non piu' pacifica
nota a Trib. Roma 30 maggio 1981 ord. Trib. Roma 4 febbraio 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 488-497
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3133; D434
Nel commentare le massime l' A. mette a confronto due diverse interpretazioni. I fautori della prima asseriscono la prevalenza della procedura fallimentare sull' esecuzione individuale iniziata o proseguita dagli istituti di credito fondiario nei confronti del fallito. Essi ritengono che, in base all' art. 51 l. fall., dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna esecuzione individuale puo' essere iniziata ed eseguita sui beni compresi nel fallimento. I sostenitori della seconda affermano invece la prevalenza dello speciale processo esecutivo sulla disciplina del fallimento, ribadendo la validita' dell' art. 42 del R.D. 5 luglio 1905, n. 646 e, di conseguenza, la coesistenza della competenza di un tribunale per l' esecuzione e di un tribunale per il fallimento. L' A. fa pero' osservare che l' ordinanza del Tribunale di Roma del 4 febbraio 1981 ha affermato che le norme sul credito fondiario contenute nel R.D. del 5 luglio 1905, n. 646 non sono piu' vigenti perche' sostituite, non gia' dalla legge fallimentare del 1942, ma dall' art. 15 preleggi del codice civile.
art. 51 l. fall. r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 15 disp. prel. c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati