| 149044 | |
| IDG820601722 | |
| 82.06.01722 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Di Gravio Dario
| |
| Fallimento e credito fondiario: una coesistenza non piu' pacifica
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Trib. Roma 30 maggio 1981
ord. Trib. Roma 4 febbraio 1981
| |
| Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 488-497
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D3133; D434
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nel commentare le massime l' A. mette a confronto due diverse
interpretazioni. I fautori della prima asseriscono la prevalenza
della procedura fallimentare sull' esecuzione individuale iniziata o
proseguita dagli istituti di credito fondiario nei confronti del
fallito. Essi ritengono che, in base all' art. 51 l. fall., dal
giorno della dichiarazione di fallimento nessuna esecuzione
individuale puo' essere iniziata ed eseguita sui beni compresi nel
fallimento. I sostenitori della seconda affermano invece la
prevalenza dello speciale processo esecutivo sulla disciplina del
fallimento, ribadendo la validita' dell' art. 42 del R.D. 5 luglio
1905, n. 646 e, di conseguenza, la coesistenza della competenza di un
tribunale per l' esecuzione e di un tribunale per il fallimento. L'
A. fa pero' osservare che l' ordinanza del Tribunale di Roma del 4
febbraio 1981 ha affermato che le norme sul credito fondiario
contenute nel R.D. del 5 luglio 1905, n. 646 non sono piu' vigenti
perche' sostituite, non gia' dalla legge fallimentare del 1942, ma
dall' art. 15 preleggi del codice civile.
| |
| art. 51 l. fall.
r.d. 16 luglio 1905, n. 646
art. 15 disp. prel. c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |