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| IDG831000140 | |
| 83.10.00140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Rosa Luigi
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| Sulla riforma del sistema sanzionatorio penale tributario
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| Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 11, pag. 775-780
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D215; D2191; D60022; D230; D23156; D538
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| Premesso che la c.d. "pregiudiziale tributaria", cioe' l' istituto
che subordina l' inizio od il proseguimento dell' azione penale per i
reati in materia tributaria alla definitivita' dell' accertamento,
previsto dalla legge n. 4 del 1929, e' stato riaffermata con la
riforma tributaria sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini
dell' IVA, l' A. riferisce che secondo l' avviso di autorevole
dottrina il rinvio dell' applicazione delle sanzioni penali alla
definitivita' dell' accertamento toglie credibilita' ed efficacia
alla giustizia penale. Dopo una proposta di legge del 1978 intesa a
deferire al giudice penale la decisione non solo del reato, ma
altresi' della controversia d' imposta, e' stata presentata una
diversa proposta volta ad individuare una serie di fattispecie penali
consistenti o in ipotesi ben definite di frodi fiscali o in fatti
semplici il cui accertamento non presuppone la determinazione dell'
imposta evasa e tali pertanto da non comportare, per la verifica
della loro sussistenza, l' attivita' amministrativa di accertamento.
Sono stati in tal modo configurati reati tributari la cui decisione
non dipende dalla risoluzione di una controversia tributaria
particolarmente complessa (da decidersi cioe' dal giudice speciale),
ma di "facile risoluzione" ai sensi dell' art. 20 c.p.p.. Secondo l'
A., nell' impossibilita' di attuare in tempi brevi una piu' radicale
riforma del processo tributario, la proposta in questione, eliminando
ogni ostacolo alla cognizione da parte del giudice penale dei fatti
semplici strumentali all' evasione dei reati di frode fiscale, si
presenta apprezzabile anche per pregi di praticita'. Trattandosi
peraltro di provvedimento che implica una maggiore incidenza e
rapidita' di applicazione del sistema sanzionatorio penale in materia
tributaria, il relativo progetto ha incontrato critiche e resistenze
e si presenta comunque suscettibile di miglioramenti e adattamenti in
sede di trasformazioni in legge.
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| art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 22 comma 1 l. 7 gennaio 1929, n. 4
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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