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149054
IDG831000140
83.10.00140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Rosa Luigi
Sulla riforma del sistema sanzionatorio penale tributario
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 11, pag. 775-780
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D215; D2191; D60022; D230; D23156; D538
Premesso che la c.d. "pregiudiziale tributaria", cioe' l' istituto che subordina l' inizio od il proseguimento dell' azione penale per i reati in materia tributaria alla definitivita' dell' accertamento, previsto dalla legge n. 4 del 1929, e' stato riaffermata con la riforma tributaria sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell' IVA, l' A. riferisce che secondo l' avviso di autorevole dottrina il rinvio dell' applicazione delle sanzioni penali alla definitivita' dell' accertamento toglie credibilita' ed efficacia alla giustizia penale. Dopo una proposta di legge del 1978 intesa a deferire al giudice penale la decisione non solo del reato, ma altresi' della controversia d' imposta, e' stata presentata una diversa proposta volta ad individuare una serie di fattispecie penali consistenti o in ipotesi ben definite di frodi fiscali o in fatti semplici il cui accertamento non presuppone la determinazione dell' imposta evasa e tali pertanto da non comportare, per la verifica della loro sussistenza, l' attivita' amministrativa di accertamento. Sono stati in tal modo configurati reati tributari la cui decisione non dipende dalla risoluzione di una controversia tributaria particolarmente complessa (da decidersi cioe' dal giudice speciale), ma di "facile risoluzione" ai sensi dell' art. 20 c.p.p.. Secondo l' A., nell' impossibilita' di attuare in tempi brevi una piu' radicale riforma del processo tributario, la proposta in questione, eliminando ogni ostacolo alla cognizione da parte del giudice penale dei fatti semplici strumentali all' evasione dei reati di frode fiscale, si presenta apprezzabile anche per pregi di praticita'. Trattandosi peraltro di provvedimento che implica una maggiore incidenza e rapidita' di applicazione del sistema sanzionatorio penale in materia tributaria, il relativo progetto ha incontrato critiche e resistenze e si presenta comunque suscettibile di miglioramenti e adattamenti in sede di trasformazioni in legge.
art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 22 comma 1 l. 7 gennaio 1929, n. 4
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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