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149055
IDG831000177
83.10.00177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Berliri Giuseppe
Pregiudiziale tributaria e lotta all' evasione
Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 1315-1323
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D230; D23156; D60022; D215; D538
L' A. precisa che la c.d. "pregiudiziale tributaria", cioe' la sospensione dell' azione penale per i reati previsti in materia di tributi diretti e di IVA fino alla definitivita' dell' accertamento dell' imposta (con sospensione fino alla stessa data della prescrizione del reato), mentre da un punto di vista storico-sociologico si collega alla vicenda evolutiva delle trasgressioni di finanza (rimaste sostanzialmente trasgressioni amministrative, anche se penalmente sanzionate), dal punto di vista strettamente giuridico si ricollega alla disposizione della legge n. 2248 del 1865 che escludeva dalla competenza dell' autorita' giudiziaria ordinaria, fino alla pubblicazione dei ruoli, le questioni relative alle imposte dirette. L' istituto aveva la finalita' di preservare le attribuzioni del potere esecutivo dall' ingerenza del potere giudiziario, in quanto nel procedimento amministrativo di accertamento delle imposte dirette l' avviso rappresentava l' atto propulsivo e l' iscrizione a ruolo l' atto conclusivo, costitutivo dell' obbligazione tributaria, che diventava efficace con la pubblicazione. Secondo l' A. i mutamenti intervenuti con la riforma tributaria nel sistema di accertamento delle imposte dirette (che si sono accostate sotto tale profilo alle imposte indirette) hanno reso inutile la conservazione di un meccanismo di protezione delle prerogative del potere esecutivo (e piu' precisamente del procedimento amministrativo) nei confronti dell' autorita' giudiziaria ordinaria. Siccome peraltro sembra che il problema relativo al mantenimento o meno della pregiudiziale tributaria nel processo penale venga impostato e dibattuto dai pubblici poteri con spirito distorto e propositi inespressi, l' A. auspica la permanenza nell' ordinamento giuridico della pregiudiziale come pausa di riflessione in ordine alla sussistenza dell' elemento giuridico del reato di finanza, non sempre di agevole accertamento. Osserva che il migliore strumento nella lotta all' evasione fiscale non e' il terrorismo fiscale, ma il consenso dei contribuenti, che si ottiene improntando il sistema tributario a principi di certezza ed uguaglianza, nonche' impiegando in modo rigoroso e proficuo il pubblico denaro.
art. 21 comma 3 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 22 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 6 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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