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| IDG831000177 | |
| 83.10.00177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Berliri Giuseppe
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| Pregiudiziale tributaria e lotta all' evasione
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| Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 1315-1323
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D230; D23156; D60022; D215; D538
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| L' A. precisa che la c.d. "pregiudiziale tributaria", cioe' la
sospensione dell' azione penale per i reati previsti in materia di
tributi diretti e di IVA fino alla definitivita' dell' accertamento
dell' imposta (con sospensione fino alla stessa data della
prescrizione del reato), mentre da un punto di vista
storico-sociologico si collega alla vicenda evolutiva delle
trasgressioni di finanza (rimaste sostanzialmente trasgressioni
amministrative, anche se penalmente sanzionate), dal punto di vista
strettamente giuridico si ricollega alla disposizione della legge n.
2248 del 1865 che escludeva dalla competenza dell' autorita'
giudiziaria ordinaria, fino alla pubblicazione dei ruoli, le
questioni relative alle imposte dirette. L' istituto aveva la
finalita' di preservare le attribuzioni del potere esecutivo dall'
ingerenza del potere giudiziario, in quanto nel procedimento
amministrativo di accertamento delle imposte dirette l' avviso
rappresentava l' atto propulsivo e l' iscrizione a ruolo l' atto
conclusivo, costitutivo dell' obbligazione tributaria, che diventava
efficace con la pubblicazione. Secondo l' A. i mutamenti intervenuti
con la riforma tributaria nel sistema di accertamento delle imposte
dirette (che si sono accostate sotto tale profilo alle imposte
indirette) hanno reso inutile la conservazione di un meccanismo di
protezione delle prerogative del potere esecutivo (e piu'
precisamente del procedimento amministrativo) nei confronti dell'
autorita' giudiziaria ordinaria. Siccome peraltro sembra che il
problema relativo al mantenimento o meno della pregiudiziale
tributaria nel processo penale venga impostato e dibattuto dai
pubblici poteri con spirito distorto e propositi inespressi, l' A.
auspica la permanenza nell' ordinamento giuridico della pregiudiziale
come pausa di riflessione in ordine alla sussistenza dell' elemento
giuridico del reato di finanza, non sempre di agevole accertamento.
Osserva che il migliore strumento nella lotta all' evasione fiscale
non e' il terrorismo fiscale, ma il consenso dei contribuenti, che si
ottiene improntando il sistema tributario a principi di certezza ed
uguaglianza, nonche' impiegando in modo rigoroso e proficuo il
pubblico denaro.
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| art. 21 comma 3 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 22 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 6 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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