| L' A. definisce la pericolosita' presunta un istituto incivile, da
bandire nella sua interezza dal nostro sistema penale, rileva che la
sentenza n. 139 del 1982 della Corte Costituzionale perviene all'
abolizione della presunzione di pericolosita' sociale per gli infermi
di mente non gia' attraverso una precisa condanna dei suoi
presupposti, quale avrebbe comportato l' accoglimento delle censure
piu' radicali e di significato piu' generale fra quelle mosse dalle
numerose ordinanze di rimessione, sibbene ravvisando l' unico profilo
di incostituzionalita' della disciplina nella mancata
"attualizzazione" del giudizio di infermita'. In altri termini, fatta
salva la presunzione consistente nel legame tra infermita' dell'
autore di determinati reati e sua pericolosita', il giudizio
costituzionale ha inficiato la seconda presunzione su cui poggia l'
istituto, e cioe' quella concernente il perdurare dell' infermita'
psichica dal momento del delitto al momento del giudizio, cogliendo
in essa "un' inversione totale della logica del giudizio scientifico,
sui cui poggia qualsiasi ragionevole disciplina dell' infermita' di
mente". Se degli esiti della pronuncia si deve comunque prendere atto
con soddisfazione, non puo' nondimeno sottacersi che anche altri e
piu' incisivi profili di incostituzionalita' avrebbero meritato di
trovare accoglimento: cosi' quello che deduce la violazione del
principio di uguaglianza dall' identita' del trattamento reso,
attraverso la comune e indiscriminata presunzione di pericolosita', a
situazioni profondamente diverse tra loro, quali quelle cui danno
luogo differenti infermita' psichiche; cosi' quello che denuncia l'
assurdita' di un sistema di presunzioni fondate sulla pena edittale
anziche' sulla pena da infliggere in concreto, tenuto conto della
reale entita' del fatto e delle circostanze; cosi' ancora, quello che
concerne il diritto di difesa, la cui violazione e' dalla Corte
negata con argomentazioni assai restrittive e suscettibili di dar
vita a gravi pericoli per le liberta' fondamentali; cosi', infine,
quello fondato sul rapporto tra principio rieducativo e misure di
sicurezza, che esattamente pone in rilievo l' incostituzionalita', in
assenza di una comprovata necessita' medica, di una misura curativa
di cui puo' non esserci bisogno.
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