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149062
IDG830800233
83.08.00233 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vassalli Giuliano
L' abolizione della pericolosita' presunta degli infermi di mente attraverso la cruna dell' ago
osservazione a C. Cost. 27 luglio 1982, n. 139
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 6-8, pag. 1202-1230
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50202; D5022; D50231
L' A. definisce la pericolosita' presunta un istituto incivile, da bandire nella sua interezza dal nostro sistema penale, rileva che la sentenza n. 139 del 1982 della Corte Costituzionale perviene all' abolizione della presunzione di pericolosita' sociale per gli infermi di mente non gia' attraverso una precisa condanna dei suoi presupposti, quale avrebbe comportato l' accoglimento delle censure piu' radicali e di significato piu' generale fra quelle mosse dalle numerose ordinanze di rimessione, sibbene ravvisando l' unico profilo di incostituzionalita' della disciplina nella mancata "attualizzazione" del giudizio di infermita'. In altri termini, fatta salva la presunzione consistente nel legame tra infermita' dell' autore di determinati reati e sua pericolosita', il giudizio costituzionale ha inficiato la seconda presunzione su cui poggia l' istituto, e cioe' quella concernente il perdurare dell' infermita' psichica dal momento del delitto al momento del giudizio, cogliendo in essa "un' inversione totale della logica del giudizio scientifico, sui cui poggia qualsiasi ragionevole disciplina dell' infermita' di mente". Se degli esiti della pronuncia si deve comunque prendere atto con soddisfazione, non puo' nondimeno sottacersi che anche altri e piu' incisivi profili di incostituzionalita' avrebbero meritato di trovare accoglimento: cosi' quello che deduce la violazione del principio di uguaglianza dall' identita' del trattamento reso, attraverso la comune e indiscriminata presunzione di pericolosita', a situazioni profondamente diverse tra loro, quali quelle cui danno luogo differenti infermita' psichiche; cosi' quello che denuncia l' assurdita' di un sistema di presunzioni fondate sulla pena edittale anziche' sulla pena da infliggere in concreto, tenuto conto della reale entita' del fatto e delle circostanze; cosi' ancora, quello che concerne il diritto di difesa, la cui violazione e' dalla Corte negata con argomentazioni assai restrittive e suscettibili di dar vita a gravi pericoli per le liberta' fondamentali; cosi', infine, quello fondato sul rapporto tra principio rieducativo e misure di sicurezza, che esattamente pone in rilievo l' incostituzionalita', in assenza di una comprovata necessita' medica, di una misura curativa di cui puo' non esserci bisogno.
art. 102 c.p.
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