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149067
IDG830900164
83.09.00164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiandaca Giovanni, Tessitore Giovanni
Inquinamento acustico e controllo penale
nota a Cass. sez. III pen. 12 marzo 1979 Pret. Bologna 2 ottobre 1981 Pret. Milano 1 luglio 1981 Pret. Vizzini 12 marzo 1981 Pret. Napoli 14 luglio 1980
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 485-487
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D52003; D18801; D777; D0411; D95124
Le sentenze riportate consentono agli AA. di affrontare il problema del controllo penale dell' inquinamento acustico. Premessa una breve introduzione sulle linee evolutive del movimento internazionale di riforma per quanto attiene al problema, gli AA. procedono ad una valutazione critica della relativa disciplina penale attualmente vigente in Italia. Analizzano l' art. 659 c.p., norma fondamentale in materia, collocata, pero', tra le contravvenzioni lesive della quiete pubblica. Gli AA. affermano, invece, che il vero oggetto di aggressione delle attivita' rumorose e' rappresentato dalla salute, intesa come bene individuale e collettivo di rilevanza costituzionale. Valutata criticamente la portata di questa norma e ritenutala inadeguata, reputano necessaria una nuova normativa penale antirumore, che dovrebbe assumere ad oggetto di tutela il bene-salute. Esaminata poi la regolamentazione penale delle fattispecie antirumore nella Germania Occidentale, reputano che tale esperienza potrebbe costituire un utile punto di partenza: si tratterebbe di penalizzare non una qualsiasi manifestazione rumorosa, ma soltanto quella "generalmente" idonea ad arrecare pregiudizio alla salute collettiva. Tale norma dovrebbe essere accompagnata da un adeguato sistema sanzionatorio. Riguardo, infine, al rapporto tra norme penali anti-rumore, poste a tutela dei lavoratori nell' ambiente di lavoro, di cui all' art. 24 d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, e regolamentazione codicistica, gli AA. ritengono che la tutela apprestata in sede di legislazione speciale, pur ammettendosi ragioni particolari di ordine tecnico per il suo mantenimento, si inquadra anch' essa nella stessa problematica dell' intera tutela dell' ambiente.
art. 659 c.p. art. 24 d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303
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