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| IDG830900164 | |
| 83.09.00164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fiandaca Giovanni, Tessitore Giovanni
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| Inquinamento acustico e controllo penale
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| nota a Cass. sez. III pen. 12 marzo 1979
Pret. Bologna 2 ottobre 1981
Pret. Milano 1 luglio 1981
Pret. Vizzini 12 marzo 1981
Pret. Napoli 14 luglio 1980
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| Foro it., an. 107 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 485-487
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D52003; D18801; D777; D0411; D95124
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| Le sentenze riportate consentono agli AA. di affrontare il problema
del controllo penale dell' inquinamento acustico. Premessa una breve
introduzione sulle linee evolutive del movimento internazionale di
riforma per quanto attiene al problema, gli AA. procedono ad una
valutazione critica della relativa disciplina penale attualmente
vigente in Italia. Analizzano l' art. 659 c.p., norma fondamentale in
materia, collocata, pero', tra le contravvenzioni lesive della quiete
pubblica. Gli AA. affermano, invece, che il vero oggetto di
aggressione delle attivita' rumorose e' rappresentato dalla salute,
intesa come bene individuale e collettivo di rilevanza
costituzionale. Valutata criticamente la portata di questa norma e
ritenutala inadeguata, reputano necessaria una nuova normativa penale
antirumore, che dovrebbe assumere ad oggetto di tutela il
bene-salute. Esaminata poi la regolamentazione penale delle
fattispecie antirumore nella Germania Occidentale, reputano che tale
esperienza potrebbe costituire un utile punto di partenza: si
tratterebbe di penalizzare non una qualsiasi manifestazione rumorosa,
ma soltanto quella "generalmente" idonea ad arrecare pregiudizio alla
salute collettiva. Tale norma dovrebbe essere accompagnata da un
adeguato sistema sanzionatorio. Riguardo, infine, al rapporto tra
norme penali anti-rumore, poste a tutela dei lavoratori nell'
ambiente di lavoro, di cui all' art. 24 d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303,
e regolamentazione codicistica, gli AA. ritengono che la tutela
apprestata in sede di legislazione speciale, pur ammettendosi ragioni
particolari di ordine tecnico per il suo mantenimento, si inquadra
anch' essa nella stessa problematica dell' intera tutela dell'
ambiente.
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| art. 659 c.p.
art. 24 d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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