| Dopo aver rilevato che il fenomeno terroristico e' stato affrontato,
sul piano legislativo, con l' adozione di misure che, sotto l'
apparenza di leggi ordinarie approvate nel pieno rispetto della
Costituzione, in concreto ne hanno surrettiziamente ridotto la
portata, l' A. sottolinea come la Corte Costituzionale, nella
sentenza n. 15 del 1982, abbia risolto la questione della pretesa
incostituzionalita' del prolungamento dei termini della custodia
preventiva inquadrandola nella problematica delle misure eccezionali,
che per essere giustificate abbisognano di una ragionevolezza
"specifica": il che e' quanto dire che la "normale" ragionevolezza
non viene in considerazione, poiche' qui si e' provveduto oltre il
disponibile con legge ordinaria. Simili conclusioni non debbono
scandalizzare, poiche', invero, sembra assai piu' "garantista"
riconoscere la possibilita', sottoposta, s' intende, ad una
predeterminata disciplina giuridica, di sospensioni temporanee dell'
efficacia di alcune norme costituzionali, piuttosto che negare
istituzionalmente tale possibilita', essendo poi costretti a
ricorrere ad una "abnorme" ragionevolezza per giustificare
costituzionalmente eventuali rotture. Per non affrontare situazioni
d' emergenza con strumenti eccezionali, ancorche' costituzionalmente
disciplinati, quale il decreto legge, cui deve riconoscersi la
capacita' di sospendere temporaneamente alcune norme costituzionali,
si finisce cosi' per inquinare la stessa normativa ordinaria
permeandola stabilmente di potenzialita' autoritarie. Il segnale che
la Corte ha indirizzato a Parlamento e Governo sembra invece nel
senso, piu' corretto, di distinguere tra legislazione ordinaria e
norme d' eccezione, le quali debbono necessariamente avere, pero',
carattere temporaneo.
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