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149079
IDG830800364
83.08.00364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pace Alessandro
Ragionevolezza abnorme o stato d' emergenza? osservazione a C. Cost. 1 febbraio 1982, n. 15
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 108-115
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D61140; D542
Dopo aver rilevato che il fenomeno terroristico e' stato affrontato, sul piano legislativo, con l' adozione di misure che, sotto l' apparenza di leggi ordinarie approvate nel pieno rispetto della Costituzione, in concreto ne hanno surrettiziamente ridotto la portata, l' A. sottolinea come la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 15 del 1982, abbia risolto la questione della pretesa incostituzionalita' del prolungamento dei termini della custodia preventiva inquadrandola nella problematica delle misure eccezionali, che per essere giustificate abbisognano di una ragionevolezza "specifica": il che e' quanto dire che la "normale" ragionevolezza non viene in considerazione, poiche' qui si e' provveduto oltre il disponibile con legge ordinaria. Simili conclusioni non debbono scandalizzare, poiche', invero, sembra assai piu' "garantista" riconoscere la possibilita', sottoposta, s' intende, ad una predeterminata disciplina giuridica, di sospensioni temporanee dell' efficacia di alcune norme costituzionali, piuttosto che negare istituzionalmente tale possibilita', essendo poi costretti a ricorrere ad una "abnorme" ragionevolezza per giustificare costituzionalmente eventuali rotture. Per non affrontare situazioni d' emergenza con strumenti eccezionali, ancorche' costituzionalmente disciplinati, quale il decreto legge, cui deve riconoscersi la capacita' di sospendere temporaneamente alcune norme costituzionali, si finisce cosi' per inquinare la stessa normativa ordinaria permeandola stabilmente di potenzialita' autoritarie. Il segnale che la Corte ha indirizzato a Parlamento e Governo sembra invece nel senso, piu' corretto, di distinguere tra legislazione ordinaria e norme d' eccezione, le quali debbono necessariamente avere, pero', carattere temporaneo.
art. 10 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 l. 6 febbraio 1980, n. 15
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