| L' A. osserva che la sentenza n. 15 del 1982 della Corte
Costituzionale, dopo aver correttamente affermato che alla custodia
preventiva deve assegnarsi esclusivamente una funzione di cautela
processuale, da cio' induce la legittimita' dell' attribuzione di
efficacia retroattiva alle norme che la regolano: il che non puo'
assolutamente condividersi, poiche', atteso il carattere dell'
istituto, restrittivo di un diritto fondamentale, non dovrebbe
deflettersi dal principio della irretroattivita' delle disposizioni
meno favorevoli all' imputato. La sentenza si segnala altresi'
perche' giustifica il prolungamento dei termini della carcerazione
preventiva con l' esistenza di una particolare situazione di
emergenza. In proposito, non sembra che essa vada interpretata nel
senso inquietante di attribuire all' emergenza la capacita' di
legittimare perfino deroghe o sospensioni di norme costituzionali; la
Corte, invero, ha inteso dire soltanto che il prolungamento dei
termini di custodia preventiva, misura "insolita" rispetto al
criterio di ragionevolezza delle situazioni normali, puo' non essere
illegittimo, se determinato, s' intende, da ragioni inerenti al
processo, in situazioni d' emergenza. E' da sottolineare, peraltro,
che la stessa sentenza non si esime dal ricordare che, essendo l'
emergenza una condizione temporanea, le misure insolite divengono
illegittime se ingiustificatamente protratte nel tempo; ed apre
altresi' uno spiraglio per un eventuale riesame della questione,
sollecitando l' eliminazione, da parte del legislatore, delle cause
strutturali della lentezza dei processi.
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