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149085
IDG830900171
83.09.00171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo Armando
In tema di applicazione dell' art. 99, comma 2, legge n. 689 del 1981, in costanza del d.p.r. n. 744 del 1981
nota a Cass. sez. V pen. 24 febbraio 1982 03
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 6, pt. 3, pag. 325-328
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60414; D64040
La Suprema Corte ha ritenuto prevalente la declaratoria di estinzione del reato per amnistia sulla formula di proscioglimento per improcedibilita' dell' azione penale per mancanza di querela. L' A., nell' annotare detta pronuncia, dissente da tale orientamento. Ritiene, infatti, che nel caso in questione l' amnistia, entrata in vigore successivamente (d.p.r. 744/81), non puo' pregiudicare, anche in applicazione del principio del "favor rei", una situazione giuridica gia' acquisita dall' imputato, di sentire dichiarare improcedibile l' azione, in forza di una legge gia' in vigore (art. 99 l. 689/81). D' altronde, la declaratoria di improcedibilita' ha carattere di pregiudizialita' logica rispetto a quella di estinzione del reato, ne' si puo' ritenere che l' enumerazione di cui all' art. 152 c.p.p. crei un ordine di rigorosa precedenza tra le varie cause di non punibilita'.
art. 99 l. 24 novembre 1981, n. 689 d.p.r. 18 dicembre 1981, n. 744 art. 152 c.p.p.
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