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| IDG830900181 | |
| 83.09.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Striani Daniele
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| Legislazioni e alcoolismo
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| testo della relazione tenuta al Convegno di studio "Patologia da
alcool" presso l' Istituto superiore di sanita', Roma, 7 maggio 1981
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| Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 8-9, pt. 1, pag. 279-287
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| D50203; D5204; D5350; D188
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| Il fenomeno dell' alcoolismo e' preso in considerazione dal nostro
legislatore negli artt. da 91 a 95 c.p., ponendo la nota distinzione
tra cronica intossicazione, parificata al vizio di mente, e l'
ubriachezza, considerata come alterazione transitoria, disciplinata
invece secondo la teoria dell' actiones liberae in causa. L'
ubriachezza in se' e per se' e' poi presa in considerazione dagli
artt. da 686 a 691 c.p., disciplinanti tutti ipotesi
contravvenzionali. Nessuna norma del nostro corpo legislativo, a
differenza di altre legislazioni straniere, prende pero' in
considerazione l' alcoolismo come dannosa abitudine al bere e come
fenomeno da prevenire e reprimere, senza che ricorrano gli eccessi
contemplati nelle norme sovracitate. Unico accenno a tale tipo di
abuso di alcool e' rinvenibile nell' art. 132 codice stradale, il
quale, secondo la giurisprudenza, e' riferibile anche e soprattutto
al bevitore in senso generico. Mancano pero' i mezzi tecnici di
accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, e, soprattutto,
la previsione legislativa dei tassi alcoolici massimi consentiti. In
tale materia e' auspicabile che l' Italia si adegui al piu' presto
alle direttive europee. In linea piu' generale, risultati positivi,
anche in via preventiva, potranno derivare dalla realizzazione della
riforma sanitaria.
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| art. 91 c.p.
art. 92 c.p.
art. 93 c.p.
art. 94 c.p.
art. 95 c.p.
art. 687 c.p.
art. 688 c.p.
art. 132 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393
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