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149090
IDG830900181
83.09.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Striani Daniele
Legislazioni e alcoolismo
testo della relazione tenuta al Convegno di studio "Patologia da alcool" presso l' Istituto superiore di sanita', Roma, 7 maggio 1981
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 8-9, pt. 1, pag. 279-287
D50203; D5204; D5350; D188
Il fenomeno dell' alcoolismo e' preso in considerazione dal nostro legislatore negli artt. da 91 a 95 c.p., ponendo la nota distinzione tra cronica intossicazione, parificata al vizio di mente, e l' ubriachezza, considerata come alterazione transitoria, disciplinata invece secondo la teoria dell' actiones liberae in causa. L' ubriachezza in se' e per se' e' poi presa in considerazione dagli artt. da 686 a 691 c.p., disciplinanti tutti ipotesi contravvenzionali. Nessuna norma del nostro corpo legislativo, a differenza di altre legislazioni straniere, prende pero' in considerazione l' alcoolismo come dannosa abitudine al bere e come fenomeno da prevenire e reprimere, senza che ricorrano gli eccessi contemplati nelle norme sovracitate. Unico accenno a tale tipo di abuso di alcool e' rinvenibile nell' art. 132 codice stradale, il quale, secondo la giurisprudenza, e' riferibile anche e soprattutto al bevitore in senso generico. Mancano pero' i mezzi tecnici di accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, e, soprattutto, la previsione legislativa dei tassi alcoolici massimi consentiti. In tale materia e' auspicabile che l' Italia si adegui al piu' presto alle direttive europee. In linea piu' generale, risultati positivi, anche in via preventiva, potranno derivare dalla realizzazione della riforma sanitaria.
art. 91 c.p. art. 92 c.p. art. 93 c.p. art. 94 c.p. art. 95 c.p. art. 687 c.p. art. 688 c.p. art. 132 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393
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