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149092
IDG830900188
83.09.00188 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amodio Ennio
La fase anteriore al dibattimento nella nuova legge delega per il codice di procedura penale
relazione al Convegno "L' impegno dei socialisti per la riforma del processo penale", Roma, 25-26 febbraio 1982
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 507-515
D60304; D620; D68; D6
Gli emendamenti apportati nel 1980 alla legge delega del 1974 per la riforma del codice di procedura penale hanno notevolmente innovato al sistema della fase predibattimentale, cosi' come originariamente concepito. In questa fase i poteri di indagine sono esclusivamente conferiti al Pubblico Ministero come attivita' di parte e senza contraddittorio vero e proprio con l' imputato, inidonei a formare prove in sede dibattimentale. Rimane cosi' abolita la figura del giudice istruttore, originariamente prevista, alla quale e' sostituita quella del giudice del "predibattimento". Quest' ultimo organo assume poi una sua funzione istruttoria solo nell' ipotesi di "atti non rinviabili al dibattimento", nel qual caso la prova viene assunta direttamente dal giudice in contraddittorio tra le parti: su tale punto, l' A. propone che tale eccezionale funzione istruttoria venga fatta confluire nella c.d. udienza preliminare. L' A. inoltre, sul piu' generale problema della struttura e delle funzioni dell' udienza preliminare, avverte l'esigenza di semplificazione rispetto all' attuale configurazione, pur conservando la sua natura di "filtro" e controllo dell' attivita' del pubblico ministero. Propone infine l' adozione di meccanismi processuali differenziati, che non importino necessariamente ed indistintamente il ricorso all' udienza preliminare, evitandola in alcuni casi, sostituendola con meccanismi diversi in altri, e, ove possibile, sostituirla al dibattimento, eliminando quest' ultimo.
l. delega 3 aprile 1974, n. 108
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