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149094
IDG830900191
83.09.00191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cicala Mario
Il mutamento di destinazione d' uso degli immobili: la parola (definitiva?) delle sezioni unite
nota a Cass. sez. un. pen. 29 maggio 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 1-6
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D540
La importante sentenza delle Sezioni Unite appare volta a fornire criteri definitivi e idonei a regolare le diverse ipotesi di mutamento di destinazione che possono presentarsi. Si sostiene che il mutamento ancorche' non accompagnato da alcuna opera edilizia costituisce, di regola, trasformazione urbanistica del territorio, ed e' soggetto a concessione edilizia. Commette pertanto il reato di cui all' art. 17 lett. A l. 10/1977 colui che destina il proprio immobile ad un uso difforme della destinazione attribuitagli dalla concessione edilizia. Il reato pero' non sussiste e tale concessione non e' necessaria, ove l' edificio debba considerarsi "a destinazione libera"; ove le varianti non comportino traslazione dell' edificio in un' altra categoria urbanistica; ove la nuova destinazione sia tuttavia compatibile, in relazione alla sua precarieta' e limitata rilevanza, con gli strumenti di pianificazione del territorio comunale e con la normativa urbanistica nel suo complesso. Secondo l' A. tale interpretazione urta col dettato dell' art. 1 l. 10 citata che subordina la concessione edilizia alla "esecuzione delle opere" e come tale non e' condivisibile.
art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 17 lett. A l. 28 gennaio 1977, n. 10
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