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149095
IDG830900194
83.09.00194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Aniello
Condotta ed evento nei reati di pericolo
nota a Cass. sez. I pen. 10 marzo 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 53-58
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51401; D51855
Nelle due massime annotate e' espresso un orientamento consolidato della Suprema Corte: il delitto di rissa richiede l' accertamento "caso per caso" di un pericolo per la incolumita' individuale. Quando si parla di "pericolo", la dottrina tradizionale distingue tra reati di pericolo presunto o astratto e reati di pericolo concreto a secondo che la norma incriminatrice presuma o meno "iuris et de iure" la pericolosita' di una condotta. Una piu' recente dottrina distingue invece le ipotesi in cui il pericolo e' elemento costitutivo da quelle in cui coincide con la ratio dell' incriminazione. Nel primo caso esso andrebbe accertato di volta in volta ma con valutazione "ex ante" laddove costituisse elemento della condotta, ovvero "ex post" ove costituisse effetto della stessa. Sostiene l' A. che entrambe le impostazioni sono insoddisfacenti. Intanto il pericolo non puo' essere mai un evento, ma tuttalpiu' un giudizio di probabilita' che ad un fatto ne segua un altro, e poi in ogni caso la valutazione dovrebbe avvenire "ex ante" rispetto all' esaurirsi dell' efficacia causale del fenomeno considerato, ed "ex post" rispetto al fatto cui la norma ricollega il giudizio di pericolosita'. Con riferimento all' elemento soggettivo, quando il pericolo attiene alla condotta esso deve essere oggetto della intenzione dell' agente, quando e' estrinseco alla condotta manca l' intenzionalita'. Con riferimento alla rissa e' da condividersi la necessita' di un accertamento "caso per caso" della pericolosita' delle condotte.
art. 423 c.p.
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