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| IDG830900194 | |
| 83.09.00194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Nappi Aniello
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| Condotta ed evento nei reati di pericolo
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| nota a Cass. sez. I pen. 10 marzo 1982
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 53-58
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51401; D51855
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| Nelle due massime annotate e' espresso un orientamento consolidato
della Suprema Corte: il delitto di rissa richiede l' accertamento
"caso per caso" di un pericolo per la incolumita' individuale. Quando
si parla di "pericolo", la dottrina tradizionale distingue tra reati
di pericolo presunto o astratto e reati di pericolo concreto a
secondo che la norma incriminatrice presuma o meno "iuris et de iure"
la pericolosita' di una condotta. Una piu' recente dottrina distingue
invece le ipotesi in cui il pericolo e' elemento costitutivo da
quelle in cui coincide con la ratio dell' incriminazione. Nel primo
caso esso andrebbe accertato di volta in volta ma con valutazione "ex
ante" laddove costituisse elemento della condotta, ovvero "ex post"
ove costituisse effetto della stessa. Sostiene l' A. che entrambe le
impostazioni sono insoddisfacenti. Intanto il pericolo non puo'
essere mai un evento, ma tuttalpiu' un giudizio di probabilita' che
ad un fatto ne segua un altro, e poi in ogni caso la valutazione
dovrebbe avvenire "ex ante" rispetto all' esaurirsi dell' efficacia
causale del fenomeno considerato, ed "ex post" rispetto al fatto cui
la norma ricollega il giudizio di pericolosita'. Con riferimento all'
elemento soggettivo, quando il pericolo attiene alla condotta esso
deve essere oggetto della intenzione dell' agente, quando e'
estrinseco alla condotta manca l' intenzionalita'. Con riferimento
alla rissa e' da condividersi la necessita' di un accertamento "caso
per caso" della pericolosita' delle condotte.
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| art. 423 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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