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149097
IDG830900197
83.09.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cicala Mario
Demolizione delle opere edilizie abusive e sospensione condizionale della pena
nota a Pret. Pizzo 11 maggio 1982 Pret. Minturno 31 marzo 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 79-80
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D540; D50415
L' A. commenta in chiave critica la soluzione proposta dalle sentenze annotate sul problema suscitato dal nuovo testo dell' art. 165 c.p., come sostituito dall' art. 128 l. 689/1981; in esse si afferma che il giudice, nel pronunciare condanna per il reato di costruzione edilizia abusiva, puo' ed in certi casi deve subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive a cura del contravventore. L' A., invece, sostiene la tesi opposta e ritiene che non possa subordinarsi la sospensione condizionale alla eliminazione dei manufatti abusivi: simile meccanismo sarebbe in contrasto con il sistema sanzionatorio amministrativo e con gli istituti di sanatoria previsti in materia edilizia dalla vigente legislazione statale e regionale. Egli fa l' esempio di un soggetto che, condannato a pena sospesa e subordinata alla demolizione delle opere abusive, si vedesse successivamente rilasciare una sanatoria, oppure applicare la sanzione amministrativa della c.d. fiscalizzazione. Questo reo sarebbe costretto a distruggere un bene che ormai legittimamente detiene e, nel caso di fiscalizzazione, a patire una doppia pena rispetto a colui il cui abusivo manufatto sia stato demolito dalla pubblica autorita'. L' A. conclude affermando che, invece, e' possibile utilizzare il meccanismo di cui all' art. 165 c.p. nella ipotesi di condanna alla demolizione o alla riduzione in pristino o ove la demolizione delle opere abusive sia richiesta da una parte civile costituita che abbia diritto ad ottenere tale demolizione in base alla normativa civilistica sui rapporti di vicinato.
art. 165 c.p. art. 128 l. 24 novembre 1981, n. 689
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