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| IDG830900197 | |
| 83.09.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cicala Mario
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| Demolizione delle opere edilizie abusive e sospensione condizionale
della pena
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| nota a Pret. Pizzo 11 maggio 1982
Pret. Minturno 31 marzo 1982
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 79-80
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D540; D50415
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| L' A. commenta in chiave critica la soluzione proposta dalle sentenze
annotate sul problema suscitato dal nuovo testo dell' art. 165 c.p.,
come sostituito dall' art. 128 l. 689/1981; in esse si afferma che il
giudice, nel pronunciare condanna per il reato di costruzione
edilizia abusiva, puo' ed in certi casi deve subordinare il beneficio
della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle
opere abusive a cura del contravventore. L' A., invece, sostiene la
tesi opposta e ritiene che non possa subordinarsi la sospensione
condizionale alla eliminazione dei manufatti abusivi: simile
meccanismo sarebbe in contrasto con il sistema sanzionatorio
amministrativo e con gli istituti di sanatoria previsti in materia
edilizia dalla vigente legislazione statale e regionale. Egli fa l'
esempio di un soggetto che, condannato a pena sospesa e subordinata
alla demolizione delle opere abusive, si vedesse successivamente
rilasciare una sanatoria, oppure applicare la sanzione amministrativa
della c.d. fiscalizzazione. Questo reo sarebbe costretto a
distruggere un bene che ormai legittimamente detiene e, nel caso di
fiscalizzazione, a patire una doppia pena rispetto a colui il cui
abusivo manufatto sia stato demolito dalla pubblica autorita'. L' A.
conclude affermando che, invece, e' possibile utilizzare il
meccanismo di cui all' art. 165 c.p. nella ipotesi di condanna alla
demolizione o alla riduzione in pristino o ove la demolizione delle
opere abusive sia richiesta da una parte civile costituita che abbia
diritto ad ottenere tale demolizione in base alla normativa
civilistica sui rapporti di vicinato.
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| art. 165 c.p.
art. 128 l. 24 novembre 1981, n. 689
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