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| IDG830900199 | |
| 83.09.00199 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bursese Gaetano Antonio
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| Estensione della procedibilita' a querela e regime transitorio
introdotto dall' art. 99 l. 24 novembre 1981, n. 689
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| nota a Cass. sez. un. pen. 17 aprile 1982, Corapi ricorrente
Cass. sez. un. pen. 17 aprile 1982, Agus ricorrente
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 97-100
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60013
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| Le annotate sentenze delle Sezioni Unite prendono in esame l' art. 99
l. 24 novembre 1981 n. 689 per quanto concerne il regime transitorio
relativo ai reati procedibili d' ufficio ed ora perseguibili a
querela. Sostiene la Cassazione che nel caso di pendenza di
procedimento penale, l' informativa alla persona offesa debba sempre
effettuarsi, anche se l' offeso abbia gia' avuto notizia del fatto
costituente reato divenuto perseguibile a querela. Il termine per
presentare detta querela decorrerebbe comunque dal giorno in cui la
persona offesa sia stata informata della sua facolta', ancorche' essa
avesse gia' conoscenza del fatto costituente reato. Detta informativa
non sarebbe necessaria nel solo caso in cui il diritto di querela sia
estinto o gia' esercitato, oppure rinunciato; se ci sia stata
remissione, se la persona offesa risulti non identificabile o
irreperibile, se il reato sia estinto per prescrizione, amnistia o
altra causa. Secondo l' A. invece il giudice che abbia accertato l'
avvenuta effettiva conoscenza del procedimento penale da parte dell'
offeso, trascorsi inutilmente tre mesi dall' entrata in vigore della
l. 689 dovrebbe dichiarare l' improcedibilita' dell' azione penale
per mancanza di querela.
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| art. 99 l. 24 novembre 1981, n. 689
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