Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149098
IDG830900199
83.09.00199 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bursese Gaetano Antonio
Estensione della procedibilita' a querela e regime transitorio introdotto dall' art. 99 l. 24 novembre 1981, n. 689
nota a Cass. sez. un. pen. 17 aprile 1982, Corapi ricorrente Cass. sez. un. pen. 17 aprile 1982, Agus ricorrente
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 97-100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60013
Le annotate sentenze delle Sezioni Unite prendono in esame l' art. 99 l. 24 novembre 1981 n. 689 per quanto concerne il regime transitorio relativo ai reati procedibili d' ufficio ed ora perseguibili a querela. Sostiene la Cassazione che nel caso di pendenza di procedimento penale, l' informativa alla persona offesa debba sempre effettuarsi, anche se l' offeso abbia gia' avuto notizia del fatto costituente reato divenuto perseguibile a querela. Il termine per presentare detta querela decorrerebbe comunque dal giorno in cui la persona offesa sia stata informata della sua facolta', ancorche' essa avesse gia' conoscenza del fatto costituente reato. Detta informativa non sarebbe necessaria nel solo caso in cui il diritto di querela sia estinto o gia' esercitato, oppure rinunciato; se ci sia stata remissione, se la persona offesa risulti non identificabile o irreperibile, se il reato sia estinto per prescrizione, amnistia o altra causa. Secondo l' A. invece il giudice che abbia accertato l' avvenuta effettiva conoscenza del procedimento penale da parte dell' offeso, trascorsi inutilmente tre mesi dall' entrata in vigore della l. 689 dovrebbe dichiarare l' improcedibilita' dell' azione penale per mancanza di querela.
art. 99 l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati