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149100
IDG830900203
83.09.00203 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Macchia Roberto
In tema di perdono giudiziale e di "precedente condanna" ostativa alla sua concessione
nota a App. Torino sez. min. 6 maggio 1980 Trib. Min. Torino 23 novembre 1979
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 133-136
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50415; D50416
Il Tribunale per i minorenni di Torino con la sentenza poi riformata dall' altra della Corte di Appello aveva affrontato con attenzione il problema del significato da attribuire alla locuzione "precedente condanna" con cui l' art. 164 comma 2 n. 1 c.p. individua le pronunce che impediscono la concessione della sospensione condizionale della pena e, attraverso il richiamo operato dall' art. 169 comma 3 c.p., la concessione del perdono giudiziale. Il Tribunale aveva sostenuto che, tra le condanne precedenti il momento in cui il giudice deve decidere se concedere o no il perdono giudiziale, sono ostative alla sua applicazione soltanto quelle che siano intervenute prima del fatto da giudicare, non anche quelle intervenute successivamente ad esso. Siffatta interpretazione, oltre a dare piena ragione della lettera dell' art. 164 comma 2 n. 1 c.p. contribuisce ad evitare dubbi di legittimita' costituzionale e risponde, secondo l' A., perfettamente alla ratio degli istituti in esame.
art. 164 comma 2 n. 1 c.p. art. 169 comma 3 c.p. d.l. 11 aprile 1974, n. 99 l. 24 novembre 1981, n. 689
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