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| IDG830900203 | |
| 83.09.00203 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Macchia Roberto
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| In tema di perdono giudiziale e di "precedente condanna" ostativa
alla sua concessione
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| nota a App. Torino sez. min. 6 maggio 1980
Trib. Min. Torino 23 novembre 1979
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 133-136
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50415; D50416
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| Il Tribunale per i minorenni di Torino con la sentenza poi riformata
dall' altra della Corte di Appello aveva affrontato con attenzione il
problema del significato da attribuire alla locuzione "precedente
condanna" con cui l' art. 164 comma 2 n. 1 c.p. individua le pronunce
che impediscono la concessione della sospensione condizionale della
pena e, attraverso il richiamo operato dall' art. 169 comma 3 c.p.,
la concessione del perdono giudiziale. Il Tribunale aveva sostenuto
che, tra le condanne precedenti il momento in cui il giudice deve
decidere se concedere o no il perdono giudiziale, sono ostative alla
sua applicazione soltanto quelle che siano intervenute prima del
fatto da giudicare, non anche quelle intervenute successivamente ad
esso. Siffatta interpretazione, oltre a dare piena ragione della
lettera dell' art. 164 comma 2 n. 1 c.p. contribuisce ad evitare
dubbi di legittimita' costituzionale e risponde, secondo l' A.,
perfettamente alla ratio degli istituti in esame.
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| art. 164 comma 2 n. 1 c.p.
art. 169 comma 3 c.p.
d.l. 11 aprile 1974, n. 99
l. 24 novembre 1981, n. 689
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