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149102
IDG830900206
83.09.00206 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gaito Alfredo
Riesame dei provvedimenti limitativi della liberta' e Tribunali militari
nota a Trib. Mil. Roma 21 settembre 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 4, pt. 2, pag. 185-188
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611; D661; D6115
Secondo l' A. la decisione del Tribunale militare di considerare irricevibile l' appello dell' imputato contro le ordinanze sulla liberta' provvisoria adottate dal giudice istruttore militare, non puo' essere condivisa. Infatti in forza del principio di complementarieta' enunciato dall' art. 261 c.p.mil.p. tutte le norme del codice di procedura penale trovano applicazione salvo espressa previsione di legge anche nei procedimenti avanti i Tribunali militari e pertanto anche gli artt. 1-20 legge 532 del 1982. Problemi sorgono piuttosto per quanto concerne la composizione di detti Tribunali della liberta', poiche' non si ritiene applicabile l' art. 25 l. citata. Secondo il Consiglio Superiore della Magistratura, il collegio chiamato a decidere come Tribunale della liberta', va individuato in una sezione ordinaria senza necessita' di costituirne una apposita. L' A. auspica un intervento legislativo chiarificatore in materia, anche al fine di evitare fondate eccezioni di incostituzionalita'.
l. 12 agosto 1982, n. 532 art. 261 c.p.mil.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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