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Documento


149105
IDG830900221
83.09.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romeo Gioacchino
Oblazione facoltativa e iscrizione nel casellario: profili problematici della legge 689
l. 24 novembre 1981, n. 689
Cass. pen., an. 22 (1982), fasc. 8-9, pag. 1452-1456
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D50414; D50423; D6405
L' A. osserva che il generico dettato della norma di cui all' art. 162 bis c.p. non amplia il campo di applicabilita' dell' oblazione ai reati puniti con pena congiunta. Il regime dell' iscrizione al casellario permane immutato: vanno iscritte le sentenze di proscioglimento per oblazione nei casi in cui la pena sia alternativa; non i provvedimenti che, seppur in applicazione dell' art. 162 bis, dichiarino estinto il reato per oblazione qualora sia prevista la sola pena dell' ammenda. Ritiene inoltre che abbiano rilevanza penale, ad esempio ai fini della recidiva, esclusivamente le sentenze iscrivibili al casellario e giudica inaccettabili ed illegittime le iscrizioni "informali" su registri particolari.
art. 162 c.p. art. 162 bis c.p. art. 604 c.p.p. art. 34 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 127 l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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