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149110
IDG830600092
83.06.00092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patti Guido
Commento all' art. 16 l. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale)
Nuove leggi civ., an. 5 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 1180-1181
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F4252; D50414
La norma dispone che l' obbligo nei confronti della pubblica amministrazione puo' essere soddisfatto tramite il pagamento di una somma di denaro pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole al soggetto obbligato, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, a condizione che il pagamento in misura ridotta venga effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi del versamento. Osserva l' A. che la norma e' stata introdotta per favorire una pronta esazione della sanzione amministrativa e per tentare di evitare il contenzioso in materia. La norma prende inoltre in esame il caso in cui il pagamento in misura ridotta sia stato effettuato dall' autore della violazione o da colui che era tenuto all' osservanza dell' incapace e le eventuali eccezioni sollevabili dall' obbligato principale.
art. 16 l. 24 novembre 1981, n. 689
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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