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149112
IDG830600099
83.06.00099 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patti Guido
Commento all' art. 139 l. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale)
Nuove leggi civ., an. 5 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 1186-1187
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F4252; D5033
La norma in esame inasprisce la disciplina penale che sanziona le ipotesi delittuose delineate dall' art. 116 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736. In aggiunta alla pena edittale prevista dal comma 1 della menzionata norma di legge, l' art. 139 dispone che, nei casi piu' gravi, oltre alla pena congiunta della reclusione e della multa, si applicano le pene accessorie della pubblicazione della sentenza e della condanna al divieto di emettere assegni postali o bancari per un periodo da uno a tre anni. La norma ha rilievo unicamente penalistico: la condanna accessoria con cui si vieta di emettere assegni per un determinato periodo di tempo non inficia la validita' dell' atto emesso durante detto periodo e la sua idoneita' a fungere da mezzo di pagamento.
art. 139 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 116 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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