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149115
IDG831000199
83.10.00199 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Amato Vincenzo N.
Ancora in tema di competenza per territorio in materia tributaria
Legisl. giur. trib., an. 10 (1982), fasc. 5, pag. 1387-1391
D2143; D2191; D60211; D538
Esaminata l' evoluzione verificatasi nella dinamica, struttura e tipologia dei reati finanziari, l' A. ravvisa l' esigenza di dare rilievo, nella repressione di detti reati, al domicilio fiscale del contribuente, dove si pongono meglio in evidenza gli elementi di prova necessari sia alla determinazione dell' imposta evasa sia all' individuazione e quantificazione del reato tributario. Secondo un orientamento forse implicito nella piu' recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il domicilio fiscale del contribuente va pertanto considerato quale luogo dell' effettiva e compiuta consumazione del reato finanziario e del suo necessario accertamento, con conseguente radicarsi della competenza territoriale del giudice penale con riferimento ad esso, salvo sopperire, in tutti i casi in cui cio' non sia possibile, con i criteri dello stesso codice di procedura penale (preferibili alle incerte ed equivoche indicazioni contenute nell' art. 21 della legge n. 4 del 1929 che apre ampie possibilita' di distrazione dal giudice naturale).
art. 21 comma 3 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 39 c.p.p. art. 40 c.p.p. art. 41 c.p.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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