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| IDG831000238 | |
| 83.10.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Flora Giovanni
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| Riflessi delle "Modifiche al sistema penale" (l. 24 novembre 1981, n.
689) sul diritto penale tributario
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| Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 393-416
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D538; D219; D50414; D50324; F4252
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| L' A. individua essenzialmente su tre piani i riflessi in materia
penale tributaria della legge 24 novembre 1981, n. 689. Vi sono,
innanzi tutto, norme della nuova legge che espressamente concernono
la materia penale finanziaria: gli artt. 39 e 114. Il primo limita la
depenalizzazione dei reati tributari a quelli puniti con la sola
ammenda e dichiara applicabili a tali illeciti depenalizzati le
disposizioni della legge del 1929 n. 4. Il secondo estende anche agli
illeciti fiscali gli aumenti delle sanzioni pecuniarie non penali. L'
A. ritiene poi che alle trasgressioni tributarie non penali siano
direttamente applicabili quelle norme della nuova legge che dettano i
principi generali dell' illecito amministrativo nella parte in cui
non provveda la citata legge del 1929 (principio di legalita', della
responsabilita' per colpa, della non trasmissibilita' agli eredi
dell' obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria),
mentre alle violazioni costituenti reato si applicano le nuove
disposizioni in materia di pena pecuniaria e di oblazione nelle
contravvenzioni punite con pene alternative. Infine, l' A. rileva
come vi siano norme della nuova legge che prevedono una disciplina di
istituti generali, sia degli illeciti amministrativi che dei reati,
divergente dai corrispondenti istituti contemplati dalla legge n. 4
del 1929 (solidarieta', concorso di violazioni, pagamento in via
breve; pene accessorie, obbligazione civile per il pagamento della
pena pecuniaria). Tali diversita' di disciplina sono, a giudizio
dell' A., irragionevoli.
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| l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 39 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 114 l. 24 novembre 1981, n. 689
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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