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149130
IDG831000240
83.10.00240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rastello Luigi
La pregiudiziale tributaria
conferenza per l' Ordine dei dottori commercialisti presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 23 gennaio 1982
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 357-392
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60022; D538; D2191
Lo studio si svolge intorno a due temi.- A) Il primo concerne la ricognizione del diritto positivo, la conseguente analisi e, quindi, il parere sulla legittimita' costituzionale della normativa della pregiudiziale tributaria. Rispetto alla legislazione della riforma e con riguardo alla delega legislativa, il parere e' affermativo per la materia dei tributi diretti ed e' negativo per la materia del tributo sul valore aggiunto. Circa la norma fondamentale (art. 21 l. n. 4/1929) il parere e' affermativo, con la motivazione che la priorita' del processo penale rispetto a quello civile e quello amministrativo non e' statuita da un canone costituzionale, ma dal legislatore ordinario nella sua discrezionalita', come si deduce anche dall' art. 112 Cost..- B) Il secondo tema ha per oggetto l' analisi della tendenza che risulta dalla evoluzione delle proposte legislative per l' abolizione o la modificazione della pregiudiziale tributaria, rilevando che tale tendenza cospira alla riduzione quantitativa dei reati da sottrarre alla pregiudiziale e alla previsione di sanzioni prevalentemente pecuniarie. Alla predetta analisi segue la critica alla previsione di reati puniti con pene pecuniarie dall' ordinamento penale, data la non convertibilita' in pene restrittive della liberta' personale e la presenza della normativa sulla depenalizzazione, la quale, tra l' altro, per le violazioni tributarie sostituisce la pena pecuniaria amministrativa all' ammenda. Sempre con riguardo alle pene, e' criticata la previsione di illeciti puniti sia con pena dell' ordinamento penale sia con pena amministrativa. Particolare sviluppo e' dato alla valutazione critica del costituendo ufficio per i reati tributari, attraverso l' esame della natura, del funzionamento e delle implicazioni costituzionali. Lo studio si chiude con il parere che, pur essendo opportuno predisporre un filtro tra l' ufficio tributario e l' autorita' giudiziaria, sarebbe preferibile affidare tale filtro alle Commissioni tributarie mediante un procedimento per direttissima.
art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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