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| IDG831000240 | |
| 83.10.00240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rastello Luigi
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| La pregiudiziale tributaria
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| conferenza per l' Ordine dei dottori commercialisti presso la Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia 23 gennaio 1982
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| Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 357-392
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60022; D538; D2191
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| Lo studio si svolge intorno a due temi.- A) Il primo concerne la
ricognizione del diritto positivo, la conseguente analisi e, quindi,
il parere sulla legittimita' costituzionale della normativa della
pregiudiziale tributaria. Rispetto alla legislazione della riforma e
con riguardo alla delega legislativa, il parere e' affermativo per la
materia dei tributi diretti ed e' negativo per la materia del tributo
sul valore aggiunto. Circa la norma fondamentale (art. 21 l. n.
4/1929) il parere e' affermativo, con la motivazione che la priorita'
del processo penale rispetto a quello civile e quello amministrativo
non e' statuita da un canone costituzionale, ma dal legislatore
ordinario nella sua discrezionalita', come si deduce anche dall' art.
112 Cost..- B) Il secondo tema ha per oggetto l' analisi della
tendenza che risulta dalla evoluzione delle proposte legislative per
l' abolizione o la modificazione della pregiudiziale tributaria,
rilevando che tale tendenza cospira alla riduzione quantitativa dei
reati da sottrarre alla pregiudiziale e alla previsione di sanzioni
prevalentemente pecuniarie. Alla predetta analisi segue la critica
alla previsione di reati puniti con pene pecuniarie dall' ordinamento
penale, data la non convertibilita' in pene restrittive della
liberta' personale e la presenza della normativa sulla
depenalizzazione, la quale, tra l' altro, per le violazioni
tributarie sostituisce la pena pecuniaria amministrativa all'
ammenda. Sempre con riguardo alle pene, e' criticata la previsione di
illeciti puniti sia con pena dell' ordinamento penale sia con pena
amministrativa. Particolare sviluppo e' dato alla valutazione critica
del costituendo ufficio per i reati tributari, attraverso l' esame
della natura, del funzionamento e delle implicazioni costituzionali.
Lo studio si chiude con il parere che, pur essendo opportuno
predisporre un filtro tra l' ufficio tributario e l' autorita'
giudiziaria, sarebbe preferibile affidare tale filtro alle
Commissioni tributarie mediante un procedimento per direttissima.
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| art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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