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| IDG831000249 | |
| 83.10.00249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferri Giuseppe
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| Rilievo del caso fortuito e forza maggiore nella normativa tributaria
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| Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 607-629
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D210; D501070; D538
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| L' applicabilita' del caso fortuito e della forza maggiore in materia
tributaria va verificata valutando, nelle singole ipotesi, la
possibilita' di analogia nella logica suggerita dal legislatore e nel
rispetto dei principi generali dell' ordinamento. In materia di
dichiarazione dei redditi, l' A. non accoglie l' orientamento del
Ministero delle finanze che attribuisce rilievo alla causa di forza
maggiore soltanto in sede contenziosa criticandone il fondamento ed
esaminandone il precedente legislativo contenuto nell' art. 55 d.p.r.
600/73. Si rileva poi una diversa incidenza della causa di forza
maggiore sull' illecito amministrativo tributario e sulle
contravvenzioni scaturenti dal medesimo fatto. Il rilievo della causa
di forza maggiore nell' imposta di bollo risulta condizionato dall'
intima connessione tra l' aspetto sostanziale e l' aspetto formale
del tributo. A parere dell' A., nella disposizione di cui all' art.
32 d.p.r. 642/72, il legislatore non prevede una tipica causa di
esclusione dell' illecito ma con il ricorso alla particolare figura
dell' esonero dell' adempimento delle sanzioni, simile al condono,
testimonia l' adattamento, in materia tributaria, del principio di
non punibilita' del fatto commesso per forza maggiore. Nella nuova
logica dell' imposizione doganale l' A. rileva come, in base all'
art. 37 d.p.r. 43/73, il caso fortuito e la forza maggiore risultano
elementi negativi del presupposto che si verifichera' soltanto in
loro assenza; non c' e' un illecito da giustificare in quanto manca
lo stesso obbligo tributario. Lo scopo del legislatore, nella stessa
disposizione, e' di giungere ad una piu' precisa delimitazione del
presupposto per cui la stessa norma non e' di esenzione in senso
proprio e risulta suscettibile di interpretazione analogica. L' A.
esamina, infine, le affinita' tra il rapporto imposizione-esenzione e
il rapporto reato-cause di giustificazione considerando che anche
nelle ipotesi penali tributarie in cui rilevano delle cause di
esclusione del reato in senso tecnico si avvertono gli effetti della
norma di esenzione. In particolare la situazione di giustificazione,
quando ricorre nella stessa norma incriminatrice, va qualificata non
come scriminante ma come elemento positivo della fattispecie
costruito negativamente.
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| art. 37 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43
art. 55 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 32 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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