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149132
IDG831000249
83.10.00249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferri Giuseppe
Rilievo del caso fortuito e forza maggiore nella normativa tributaria
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 607-629
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D210; D501070; D538
L' applicabilita' del caso fortuito e della forza maggiore in materia tributaria va verificata valutando, nelle singole ipotesi, la possibilita' di analogia nella logica suggerita dal legislatore e nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento. In materia di dichiarazione dei redditi, l' A. non accoglie l' orientamento del Ministero delle finanze che attribuisce rilievo alla causa di forza maggiore soltanto in sede contenziosa criticandone il fondamento ed esaminandone il precedente legislativo contenuto nell' art. 55 d.p.r. 600/73. Si rileva poi una diversa incidenza della causa di forza maggiore sull' illecito amministrativo tributario e sulle contravvenzioni scaturenti dal medesimo fatto. Il rilievo della causa di forza maggiore nell' imposta di bollo risulta condizionato dall' intima connessione tra l' aspetto sostanziale e l' aspetto formale del tributo. A parere dell' A., nella disposizione di cui all' art. 32 d.p.r. 642/72, il legislatore non prevede una tipica causa di esclusione dell' illecito ma con il ricorso alla particolare figura dell' esonero dell' adempimento delle sanzioni, simile al condono, testimonia l' adattamento, in materia tributaria, del principio di non punibilita' del fatto commesso per forza maggiore. Nella nuova logica dell' imposizione doganale l' A. rileva come, in base all' art. 37 d.p.r. 43/73, il caso fortuito e la forza maggiore risultano elementi negativi del presupposto che si verifichera' soltanto in loro assenza; non c' e' un illecito da giustificare in quanto manca lo stesso obbligo tributario. Lo scopo del legislatore, nella stessa disposizione, e' di giungere ad una piu' precisa delimitazione del presupposto per cui la stessa norma non e' di esenzione in senso proprio e risulta suscettibile di interpretazione analogica. L' A. esamina, infine, le affinita' tra il rapporto imposizione-esenzione e il rapporto reato-cause di giustificazione considerando che anche nelle ipotesi penali tributarie in cui rilevano delle cause di esclusione del reato in senso tecnico si avvertono gli effetti della norma di esenzione. In particolare la situazione di giustificazione, quando ricorre nella stessa norma incriminatrice, va qualificata non come scriminante ma come elemento positivo della fattispecie costruito negativamente.
art. 37 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 art. 55 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 32 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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