| Il d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio
1983, le norme che avevano introdotto, a suo tempo, la c.d.
pregiudiziale tributaria: norme secondo le quali l' azione penale per
i reati in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto non poteva aver corso fino all' accertamento definitivo
dell' imposta in sede tributaria. Ci si domanda entro quale ambito
operera' quest' abrogazione: in particolare, se per i reati previsti
dall' art. 56 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte dirette)
e dall' art. 50 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (imposta sul
valore aggiunto), che dovranno essere perseguiti anche dopo il 1
gennaio 1983 secondo la legge vigente al momento del fatto, si dovra'
ancora osservare il principio della pregiudizialita' dell'
accertamento definitivo, o si dovra', invece, procedere
immediatamente secondo la legge nuova. L' A. opta per la prima
soluzione (ultrattivita' delle norme sulla pregiudiziale tributaria),
in base ad una serie di considerazioni. Anzitutto, egli osserva che
quella dell' accertamento definitivo non e' condizione di
procedibilita', ma di punibilita', in quanto incide nell' economia
stessa della fattispecie (per esempio, omissione della dichiarazione
dei redditi per un' imposta superiore ai cinque milioni): e,
pertanto, e' da considerarsi facente parte della "legge penale" in
senso stretto, che, ai sensi dell' art. 20 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, dev' essere applicata secondo il criterio della vigenza
al momento del fatto. Ma la conclusione sarebbe identica anche
considerandola condizione di procedibilita'. La pregiudiziale
tributaria era strettamente collegata a un sistema penale avente come
punto di riferimento il momento dell' evasione dell' imposta e l'
ammontare della stessa, come evidenziato, da ultimo, anche dalla
sentenza della Corte Costituzionale 12 maggio 1982, n. 89. Ora, la
pregiudizialita' tributaria e' stata abolita - lo si esplicita anche
nei lavori preparatori - in funzione di una nuova filosofia delle
incriminazioni per reati fiscali che si imperniano, secondo l'
intento perseguito dal legislatore, su fattispecie di pericolo che
prescindono dall' evasione e dalla sua entita'; il che vuol dire
logicamente che la stessa giustificazione non potrebbe valere per
quei reati che il legislatore del tempo ha impostato proprio in base
ad una ratio del tutto diversa e contraria. Non attendere l'
accertamento definitivo per perseguire i reati previsti dai decreti
n. 633 del 1972 e n. 600 del 1973 significherebbe adottare una
soluzione non aderente alla logica della legislazione tributaria
pregressa ed attuale.
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| l. 7 agosto 1982, n. 516
C. Cost. 12 maggio 1982, n. 89
d.p.r. 2l. 7 agosto 1982, n. 516
C. Cost. 12 maggio 1982, n. 89
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
l. 7 gennaio 1929, n. 4
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