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149133
IDG831000265
83.10.00265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nuvolone Pietro
L' abolizione della pregiudiziale tributaria
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 1358-1363
D2191; D60022; D538
Il d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1983, le norme che avevano introdotto, a suo tempo, la c.d. pregiudiziale tributaria: norme secondo le quali l' azione penale per i reati in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto non poteva aver corso fino all' accertamento definitivo dell' imposta in sede tributaria. Ci si domanda entro quale ambito operera' quest' abrogazione: in particolare, se per i reati previsti dall' art. 56 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte dirette) e dall' art. 50 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (imposta sul valore aggiunto), che dovranno essere perseguiti anche dopo il 1 gennaio 1983 secondo la legge vigente al momento del fatto, si dovra' ancora osservare il principio della pregiudizialita' dell' accertamento definitivo, o si dovra', invece, procedere immediatamente secondo la legge nuova. L' A. opta per la prima soluzione (ultrattivita' delle norme sulla pregiudiziale tributaria), in base ad una serie di considerazioni. Anzitutto, egli osserva che quella dell' accertamento definitivo non e' condizione di procedibilita', ma di punibilita', in quanto incide nell' economia stessa della fattispecie (per esempio, omissione della dichiarazione dei redditi per un' imposta superiore ai cinque milioni): e, pertanto, e' da considerarsi facente parte della "legge penale" in senso stretto, che, ai sensi dell' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dev' essere applicata secondo il criterio della vigenza al momento del fatto. Ma la conclusione sarebbe identica anche considerandola condizione di procedibilita'. La pregiudiziale tributaria era strettamente collegata a un sistema penale avente come punto di riferimento il momento dell' evasione dell' imposta e l' ammontare della stessa, come evidenziato, da ultimo, anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 12 maggio 1982, n. 89. Ora, la pregiudizialita' tributaria e' stata abolita - lo si esplicita anche nei lavori preparatori - in funzione di una nuova filosofia delle incriminazioni per reati fiscali che si imperniano, secondo l' intento perseguito dal legislatore, su fattispecie di pericolo che prescindono dall' evasione e dalla sua entita'; il che vuol dire logicamente che la stessa giustificazione non potrebbe valere per quei reati che il legislatore del tempo ha impostato proprio in base ad una ratio del tutto diversa e contraria. Non attendere l' accertamento definitivo per perseguire i reati previsti dai decreti n. 633 del 1972 e n. 600 del 1973 significherebbe adottare una soluzione non aderente alla logica della legislazione tributaria pregressa ed attuale.
l. 7 agosto 1982, n. 516 C. Cost. 12 maggio 1982, n. 89 d.p.r. 2l. 7 agosto 1982, n. 516 C. Cost. 12 maggio 1982, n. 89 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 l. 7 gennaio 1929, n. 4
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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