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149135
IDG831000270
83.10.00270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caraccioli Ivo
Note sulla nuova normativa penale tributaria
Dir. prat. trib., an. 53 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 1497-1505
D538; D2191; D60022
Con l' art. 13 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, in vigore dal 1 gennaio 1983, e' stata abolita la c.d. pregiudiziale tributaria. Quanto al problema se tale abolizione riguardi anche le vecchie fattispecie criminose di cui ai d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e 26 ottobre 1972 n. 633, giudicate dopo la suddetta data e sopravvissute in virtu' della c.d. ultrattivita' delle leggi penali finanziarie, lo scritto risponde positivamente, e cio' in virtu' della natura essenzialmente processuale dell' istituto della pregiudiziale tributaria. Vengono, in proposito, esaminate le conseguenze dell' abolizione della pregiudiziale e la connessa problematica della normativa sull' errore sulle norme fiscali (art. 8 d.l. n. 429/1982). Viene affermata l' illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., del comma 5 dell' art. 1 dello stesso provvedimento nonche', per contrasto con l' art. 25 comma 2 Cost., del n. 7 dell' art. 4: disposizione, quest' ultima, contenente una fattispecie di frode fiscale difficilmente ricostruibile nei suoi elementi costitutivi.
l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 1 comma 5 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 art. 4 n. 7 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 art. 8 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 art. 13 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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