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149136
IDG831000274
83.10.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Peruggia Paolo
Rilevanza penale della morosita'
nota a Cass. sez. III pen. 4 marzo 1981
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1222-1224
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D2182
L' annotata sentenza ritiene non integri la fattispecie criminosa di cui all' art. 261 comma 4 testo unico delle imposte dirette il comportamento di chi aliena consistenti propri valori patrimoniali (in costanza di esecuzione esattoriale), quando la situazione di morosita' non si sia ancora tradotta in omesso pagamento di almeno sei rate d' imposta. Tale ricostruzione fa esplicito appello alla fattispecie del reato proprio per risolvere il caso delineato. Secondo la Cassazione la considerazione del reato, riferita ad atti compiuti prima del verificarsi della situazione di morosita', e' pericolosa perche', data la scadenza annuale delle imposte, ogni alienazione patrimoniale potrebbe allora configurare il reato de quo.
art. 261 comma 4 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 97 comma 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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