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149141
IDG830900286
83.09.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ronca Marcello
L' articolo 104, comma 1, della legge 1 aprile 1981 n. 121 e' incostituzionale?
Rass. giust. mil., an. 8 (1982), fasc. 6, pag. 591-603
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5001; D18700; D02304; D661; D0402
Ritenuto che la l. 121/1981 ha tacitamente abrogato la precedente disciplina penale militare nei riguardi del personale del soppresso Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con conseguente applicabilita' dell' art. 2 c.p. (successione di leggi penali), data l' abrogazione della norma speciale (militare) con successione di altra norma generale preesistente, l' A. imposta la soluzione dei sollevati dubbi di costituzionalita' dell' art. 104 comma 1 della predetta legge in relazione agli artt. 103 ultimo comma e 25 comma 1 Cost., per concludere sottolineando come la ragionevolezza dello spostamento al giudice ordinario di procedimenti riguardanti i reati militari possa rintracciarsi nel modo di applicazione dell' art. 2 del codice penale.
r.d.l. 31 luglio 1943, n. 687 art. 2 c.p. art. 25 comma 1 Cost. art. 103 comma 3 Cost. art. 104 comma 1 l. 1 aprile 1981, n. 121
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