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149149
IDG830900244
83.09.00244 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luccioli Gabriella
Appunti in tema di costituzione di parte civile in seguito alla uccisione del convivente
nota a Ass. Genova 18 marzo 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 433-437
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60321; D301; D307; D3070; D6010
La sentenza della Corte d' Assise di Genova annotata si discosta dall' orientamento prevalente della Cassazione che esclude la legittimazione del convivente della vittima a costituirsi parte civile, trattandosi di soggetto non titolare di diritti e doveri previsti e regolati dall' ordinamento. Detto orientamento tuttavia non tiene conto del lungo processo evolutivo compiuto da autorevole dottrina ed ampia giurisprudenza successivamente alla nota sentenza "Meroni", volto ad affrancare la responsabilita' aquiliana dalla lesione di un diritto soggettivo ed a ritenere proponibile l' azione risarcitoria anche a tutela di situazioni diverse. Un ripensamento complessivo della tematica, anche alla luce dei principi costituzionali, induce invece ad attribuire all' art. 2043 c.c. il valore di principio codificante il dovere di solidarieta' che investe tutti i cittadini ed a considerare ricompresa nell' ambito della tutela aquiliana ogni posizione soggettiva comunque protetta dall' ordinamento. In applicazione di tali principi anche la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalita' dell' individuo e microcomunita' che in vari campi del diritto, primo fra tutti il nuovo diritto di famiglia, trova riconoscimenti, deve ritenersi portatrice di una posizione giuridica legittimante la pretesa risarcitoria, come correttamente affermato nella sentenza annotata. Riconosciuta peraltro in via generale la risarcibilita' della lesione di posizioni diverse dai diritti soggettivi, e' compito degli operatori concretizzare i criteri di valutazione e selezionare gli interessi apprezzabili, ovviando al pericolo di incontrollato ampliamento dei danni risarcibili e dei soggetti legittimati a pretenderli.
art. 22 c.p.p. art. 2043 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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