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149151
IDG830900252
83.09.00252 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guarino Salvatore
Il nuovo giudizio di opposizione davanti al Pretore avverso l' ordinanza-ingiunzione della p.a. (art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689)
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 4, pag. 545-552
D63028; D438; D40201; D1521
Fissato il sistema processuale dell' opposizione davanti al pretore contro l' applicazione delle sanzioni amministrative, vengono sottolineate le "novita'" del relativo procedimento giurisdizionale, rapportato all' ordinario procedimento di cognizione pretorile. Si insiste quindi sui nuovi poteri attribuiti al pretore, vuoi sotto il profilo meramente processuale, vuoi sotto l' aspetto sostanziale. Viene posto in evidenza come la strutturazione civilistica del ' opposizione imponga al pretore il rispetto del prinicipio del petitum, cioe' delle esplicite richieste sostanziali delle parti contrapposte, fermo restando l' ampio potere inquisitorio riconosciuto al giudice (sul modello del rito speciale del lavoro e locatizio). E' considerata la giurisprudenza della Suprema Corte relativa all' onere probatorio nell' ambito del "vecchio" giudizio di opposizione in materia di violazioni depenalizzate per prevederne la necessaria modifica alla stregua dell' esplicito potere di valutazione della sufficienza delle prove a carico dell' opponente (art. 23 comma 12 l. 689/1981). L' oggetto del giudizio di opposizione viene individuato non solo nel controllo della formale legittimita' della ordinanza-ingiunzione, ma soprattutto nel controllo della sussistenza della pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione. Lo scritto si sofferma poi su alcuni problemi di diritto transitorio in relazione ai processi civili di opposizione ad ingiunzione in corso al 29 maggio 1982, cioe' alla data di entrata in vigore della l. 689/1981 in riferimento al nuovo giudizio di opposizione. In particolare si sostiene l' immediata applicabilita' dello jus superveniens di natura sostanziale nei processi in corso, in considerazione dell' oggetto del giudizio e del non esaurimento del rapporto con la semplice emissione dell' ordinanza ingiuntiva, stante anche i nuovi poteri decisionali attribuiti al pretore dal comma 11 del citato art. 23 (annullamento o modifica dell' ordinanza anche limitatamente all' entita' della sanzione dovuta).
art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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