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| IDG830900252 | |
| 83.09.00252 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Guarino Salvatore
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| Il nuovo giudizio di opposizione davanti al Pretore avverso l'
ordinanza-ingiunzione della p.a. (art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n.
689)
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 4, pag. 545-552
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| D63028; D438; D40201; D1521
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| Fissato il sistema processuale dell' opposizione davanti al pretore
contro l' applicazione delle sanzioni amministrative, vengono
sottolineate le "novita'" del relativo procedimento giurisdizionale,
rapportato all' ordinario procedimento di cognizione pretorile. Si
insiste quindi sui nuovi poteri attribuiti al pretore, vuoi sotto il
profilo meramente processuale, vuoi sotto l' aspetto sostanziale.
Viene posto in evidenza come la strutturazione civilistica del '
opposizione imponga al pretore il rispetto del prinicipio del
petitum, cioe' delle esplicite richieste sostanziali delle parti
contrapposte, fermo restando l' ampio potere inquisitorio
riconosciuto al giudice (sul modello del rito speciale del lavoro e
locatizio). E' considerata la giurisprudenza della Suprema Corte
relativa all' onere probatorio nell' ambito del "vecchio" giudizio di
opposizione in materia di violazioni depenalizzate per prevederne la
necessaria modifica alla stregua dell' esplicito potere di
valutazione della sufficienza delle prove a carico dell' opponente
(art. 23 comma 12 l. 689/1981). L' oggetto del giudizio di
opposizione viene individuato non solo nel controllo della formale
legittimita' della ordinanza-ingiunzione, ma soprattutto nel
controllo della sussistenza della pretesa sanzionatoria della
Pubblica Amministrazione. Lo scritto si sofferma poi su alcuni
problemi di diritto transitorio in relazione ai processi civili di
opposizione ad ingiunzione in corso al 29 maggio 1982, cioe' alla
data di entrata in vigore della l. 689/1981 in riferimento al nuovo
giudizio di opposizione. In particolare si sostiene l' immediata
applicabilita' dello jus superveniens di natura sostanziale nei
processi in corso, in considerazione dell' oggetto del giudizio e del
non esaurimento del rapporto con la semplice emissione dell'
ordinanza ingiuntiva, stante anche i nuovi poteri decisionali
attribuiti al pretore dal comma 11 del citato art. 23 (annullamento o
modifica dell' ordinanza anche limitatamente all' entita' della
sanzione dovuta).
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| art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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